Ordinanza n. 3479/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) del provvedimento nota prot. M_D -OMISSIS-REG 2026 -OMISSIS-del 18.03.2026, con la quale veniva comunicata al ricorrente l’esclusione dalla corrispondente ali-quota di valutazione per l’avanzamento al grado superiore per il 2026, ai sensi dell’art. 1051, secondo comma, lettera a) del Decreto Legislativo 15 Marzo 2010 n. 66, notificato al sig. De Carolis Primiano in data 25.03.2026; b) della Determinazione Dirigenziale prot. M_D -OMISSIS-REG 2025 -OMISSIS-del 10.02.2026, di contenuto ignoto e mai notificata al ricorrente; c) di ogni altro atto e provvedimento, anche istruttorio, annesso, connesso, presup-posto, derivato e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dall'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado superiore per il 2026, nonché determinazione dirigenziale presupposta non notificata
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui gli è stata comunicata l'esclusione dalla corrispondente aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado superiore per il 2026, adottato ai sensi dell'art. 1051, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 66/2010, nonché una determinazione dirigenziale presupposta, di contenuto ignoto e mai notificata, e gli ulteriori atti connessi. Ha dedotto censure relative alla violazione dell'art. 1051 del Codice dell'ordinamento militare. Il TAR ha rilevato che tali censure potrebbero essere favorevolmente apprezzate, ferma la necessità di impugnare l'eventuale quadro di avanzamento pubblicato, secondo un orientamento giurisprudenziale richiamato anche con riferimento alle procedure di avanzamento ad anzianità.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare ai soli fini della sollecita trattazione del merito, senza sospendere direttamente l'efficacia del provvedimento impugnato. Ha ritenuto che le censure sulla violazione dell'art. 1051 del Codice dell'ordinamento militare presentassero un possibile fumus boni iuris, precisando tuttavia che, ove pubblicato, dovrà essere impugnato anche il quadro di avanzamento. Quanto alle esigenze cautelari, il Collegio ha ritenuto adeguata la fissazione sollecita dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., fissata per il 18 dicembre 2026. La decisione non definisce il merito della controversia.
Norme richiamate
art. 1051, comma 2, lettera a), d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
art. 1051, secondo comma, lettera a)
È la disposizione in base alla quale è stato adottato il provvedimento di esclusione dall'aliquota di valutazione; il TAR ha ritenuto suscettibili di favorevole apprezzamento le censure relative alla sua violazione.
Consente di tutelare le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, soluzione adottata dal TAR nel caso concreto.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando le censure relative alla violazione della disciplina dell'avanzamento militare presentano un possibile fumus boni iuris, il giudice può accogliere l'istanza non sospendendo l'atto, ma fissando sollecitamente l'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
- Nelle controversie sull'esclusione dall'aliquota di valutazione per l'avanzamento militare, l'eventuale quadro di avanzamento pubblicato può costituire un ulteriore atto da impugnare, secondo quanto richiesto dalla giurisprudenza richiamata dal giudice.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 19 giu 2026Ordinanza n. 357/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 19 giu 2026Ordinanza n. 358/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 19 giu 2026Ordinanza n. 359/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 19 giu 2026Ordinanza n. 360/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 19 giu 2026Ordinanza n. 97/2026 - Trento, Sezione 1
- Ordinanza · 19 giu 2026Ordinanza n. 98/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →