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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31725/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso denunciava violazione dell'art. 592, comma 1, cod. proc. pen. e vizio di motivazione: si sosteneva che il Tribunale avesse erroneamente condannato la Chiriatti al pagamento delle spese processuali del grado di appello nonostante l'appello avesse modificato la sentenza di primo grado in senso favorevole all'imputata (rideterminazione della pena), sicché la parte non poteva considerarsi totalmente soccombente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la parte della sentenza impugnata che disponeva la condanna dell'imputata al pagamento delle spese processuali del grado di appello. Il resto della sentenza è stato confermato. La Corte ha motivato che, essendovi stata una modifica favorevole all'imputata (anche limitata alla determinazione della pena), il Tribunale non poteva condannarla alle spese del giudizio d'appello ai sensi dell'art. 592, comma 1, cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 592, comma 1, cod. proc. pen.

    Se l'impugnazione determina una modifica della decisione di primo grado in senso favorevole all'imputato, il giudice d'appello non può condannarlo alle spese processuali del grado; la condanna alle spese in sede di impugnazione consegue esclusivamente al rigetto dell'impugnazione o alla declaratoria di inammissibilità.

  • art. 581 cod. pen.

    Norma che disciplina il delitto contestato (percosse); utilizzata per identificare la fattispecie oggetto del processo, ma non centrale nella decisione relativa alle spese di impugnazione.

Massime di principio

  • Quando l'appello comporta qualsiasi modifica favorevole all'imputato (anche solo nella determinazione della pena), l'imputato non può essere condannato alle spese processuali del grado d'appello ai sensi dell'art. 592, comma 1, c.p.p.
  • La condanna alle spese nel giudizio di impugnazione è ammissibile soltanto se l'impugnazione è respinta o dichiarata inammissibile; ogni esito diverso dalla totale soccombenza dell'appellante esclude la condanna alle spese.
  • In situazioni analoghe la difesa deve porre espressamente alla base della propria richiesta l'art. 592 c.1 e gli eventuali precedenti giurisprudenziali favorevoli per ottenere l'esclusione o l'annullamento della condanna alle spese.
  • La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio la sola porzione della sentenza relativa alle spese processuali quando la questione è autonoma e la modifica non incide sul resto della decisione.

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