Cassazione Penale, Ordinanza n. 22356/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili de plano, ritenendo che contro la sentenza di patteggiamento, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., siano proponibili solo motivi tassativi che non comprendevano quelli dedotti. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Palermo che, all'esito di giudizio definito con applicazione della pena su richiesta, ha recepito l'accordo delle parti in relazione a un reato in materia di stupefacenti. La difesa ha lamentato, per entrambi, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, la carenza di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato e il vizio di cui all'art. 129 c.p.p. La Corte rileva però che, nel giudizio di patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena; nel caso concreto, le doglianze non rientrano in tali limiti e risultano comunque smentite dal contenuto della sentenza, che dà conto, sia pure sinteticamente, della correttezza della qualificazione giuridica e della congruità della pena, con richiamo ai verbali di arresto e di sequestro della sostanza stupefacente.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90
Norma incriminatrice indicata nel capo di imputazione come reato in materia di stupefacenti oggetto di applicazione della pena.
Richiamato insieme all'art. 73, comma 4, quale disposizione contestata nel procedimento definito con patteggiamento.
Il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è ammesso solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena.
L'accordo delle parti nel patteggiamento esonera dall'onere della prova e consente una motivazione sintetica della sentenza, fondata su una succinta descrizione del fatto e sulla correttezza della sua qualificazione giuridica e della pena concordata.
Richiamato come motivo di ricorso dalla difesa; la Corte osserva che la relativa doglianza non è proponibile nei limiti del ricorso contro il patteggiamento, salvo i casi consentiti dalla legge.
Prevede che la declaratoria di inammissibilità del ricorso avverso sentenza di applicazione della pena sia adottata de plano, quale unico modello procedimentale.
Massime di principio
- Nel giudizio di patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi tassativamente previsti dalla legge: volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena.
- La sentenza che recepisce l'accordo delle parti nel patteggiamento è sorretta da motivazione sintetica, purché descriva succintamente il fatto e dia conto della corretta qualificazione giuridica e della congruità della pena concordata.
- Doglianze sulla motivazione in fatto o sull'elemento soggettivo, quando non incidano sui limiti legali del patteggiamento, non sono deducibili nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena.
- L'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di patteggiamento può essere dichiarata de plano, senza formalità, nei casi previsti dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
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