Cassazione Civile, Ordinanza n. 15818/2025 del 13/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma su istanza della società creditrice per un credito di euro 7.739,41 derivante da un contratto di locazione. La società opponente ha eccepito l’incompetenza per valore del Tribunale, sostenendo che la causa dovesse essere decisa dal Giudice di pace di Roma perché il valore non superava il limite di competenza di quest’ultimo, facendo leva sull’art. 7, comma 3, n. 2, c.p.c. Il Tribunale ha respinto l’eccezione con ordinanza. Contro tale ordinanza la parte opponente ha proposto regolamento necessario di competenza. La resistente ha contrastato il ricorso. Il ricorrente ha inoltre richiamato un precedente che, a suo dire, avrebbe sostenuto la competenza del Giudice di pace nelle controversie di valore contenuto con fonte locatizia.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza perché diretto contro un provvedimento che non aveva pronunciato sulla competenza con efficacia decisoria. Secondo la Corte, dopo la modifica dell’art. 43 c.p.c. operata dalla l. n. 69/2009, il regolamento presuppone comunque una decisione sulla competenza resa all’esito della rimessione della causa in decisione ex artt. 189 e 275 c.p.c. Nell’ordinanza impugnata mancavano espressioni inequivoche idonee a rivelare la volontà del giudice di definire in modo definitivo la questione di competenza; la pronuncia era quindi interlocutoria e non impugnabile con regolamento. Ad abundantiam, la Corte ha aggiunto che, ove il ricorso fosse stato ammissibile, sarebbe stato comunque infondato, perché in materia di pretese creditorie fondate su contratto di locazione la competenza appartiene al tribunale e non al giudice di pace, anche se il valore è inferiore a euro 5.000. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e al contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
La parte ricorrente lo invocava per sostenere la competenza del giudice di pace in ragione del valore della controversia, ma la Corte non ne ha fatto applicazione decisiva, rilevando l’inammissibilità del regolamento.
Anche dopo la riforma del 2009, il regolamento di competenza richiede pur sempre un provvedimento decisorio sulla competenza; la mera ordinanza interlocutoria non è sufficiente.
La decisione sulla competenza, per essere suscettibile di regolamento, deve intervenire dopo la rimessione della causa in decisione e l’invito alle parti a precisare le conclusioni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Essendo il ricorso successivo al 30 gennaio 2013, la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
È richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
È menzionato nel passaggio che conferma la competenza del tribunale per le pretese creditorie da locazione anche quando il valore non supera euro 5.000.
Massime di principio
- Il regolamento di competenza è ammissibile solo contro una pronuncia che decida effettivamente e in modo definitivo sulla competenza; un provvedimento meramente interlocutorio o non univocamente decisorio non è impugnabile con tale rimedio.
- Dopo la riforma dell’art. 43 c.p.c., la forma ordinatoria della decisione sulla competenza non elimina il requisito sostanziale della definitività della statuizione: occorrono elementi testuali inequivoci che manifestino la volontà del giudice di definire la questione di competenza.
- Per individuare una decisione sulla competenza suscettibile di regolamento, è rilevante verificare se il giudice abbia rimesso la causa in decisione e invitato le parti a precisare le conclusioni anche di merito; in mancanza, la pronuncia resta interlocutoria.
- Le controversie aventi ad oggetto crediti che traggono fonte da un contratto di locazione sono devolute al tribunale, con esclusione della competenza del giudice di pace anche quando il valore della domanda sia inferiore alla soglia generale prevista per quest’ultimo.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte soccombente è tenuta alle spese e, ricorrendone i presupposti temporali, al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
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