Cassazione Penale, Sentenza n. 08090/2026 del 02/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., in relazione all'applicazione della recidiva specifica. La difesa lamenta che la corte di appello abbia applicato la recidiva senza motivare adeguatamente, nonostante il precedente specifico dell'imputato fosse modesto (tentato furto con patteggiamento), e non abbia valutato, ai sensi dell'art. 133 c.p., il rapporto tra il reato per cui si procede e le precedenti condanne per accertare la concreta pericolosità dell'autore
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo relativo alla recidiva non fosse deducibile in sede di legittimità poiché il ricorrente non aveva sollevato la questione in appello, limitandosi a censurare quantificazione della pena e mancata concessione delle attenuanti generiche. La Corte ha inoltre ritenuto manifestamente infondate le doglianze sulla quantificazione dell'aumento per la recidiva, evidenziando che la corte di appello ha correttamente ridotto l'aumento da due terzi alla metà, conforme ai limiti normativi. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616, comma 1 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) codice di procedura penale
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Rinvio ai motivi di cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto il motivo non consentito/indeducibile perché riguardava questioni non sollevate in appello
Norma sulla determinazione della pena e sul bilanciamento tra circostanze; la difesa chiedeva che fosse valutato il rapporto tra reato attuale e precedenti per accertare la concreta pericolosità, ma la mancata deduzione in appello ha reso inammissibile la censura in Cassazione
art. 616, comma 1, codice di procedura penale
Prevede la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha applicato tale sanzione pari a euro 3.000
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile dedurre censure su punti decisionali che non sono stati sollevati nel grado di appello: le questioni non dedotte in appello risultano precluse e rendono inammissibile il motivo di ricorso
- La contestazione della configurabilità della recidiva deve essere sollevata e motivata già in appello; se omessa, il ricorrente non può impugnarne successivamente l'applicazione in sede di legittimità
- Se la corte di merito applica la recidiva in termini più favorevoli al ricorrente rispetto al primo grado, il ricorrente non può legittimamente lamentarne la motivazione in Cassazione se non aveva impugnato la questione in appello
- La corte d'appello ha autonomia nel ridurre gli aumenti di pena applicati dal primo grado entro i limiti previsti dalla legge; tale riduzione, se conforme ai tetti normativi, difficilmente sarà annullabile in Cassazione
- Per ottenere che sia considerato il rapporto tra reati attuali e precedenti ai fini del trattamento sanzionatorio (art. 133 c.p.), il difensore deve dedurre espressamente questa esigenza e chiedere la motivazione sul punto nel giudizio di appello
- Un ricorso dichiarato inammissibile può comportare l'obbligo di sostenere le spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08009/2026 del 02/03/2026
- Sentenza penale · 2 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08010/2026 del 02/03/2026
- Sentenza penale · 2 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08012/2026 del 02/03/2026
- Sentenza penale · 2 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08014/2026 del 02/03/2026
- Sentenza penale · 2 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08015/2026 del 02/03/2026
- Sentenza penale · 2 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08016/2026 del 02/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →