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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34829/2026 del 29/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione contro l’ordinanza del 14 maggio 2026 della Corte di appello di Catanzaro, quale giudice dell’esecuzione, che aveva revocato la sospensione condizionale concessa dal Tribunale di Paola con sentenza del 29 gennaio 2015, irrevocabile dal 12 marzo 2016, ai sensi dell’art. 168, comma 1, n. 1, c.p. Il primo motivo contestava la revoca in relazione al termine quinquennale, sostenendo che entro tale termine dovesse diventare irrevocabile anche la sentenza di accertamento del nuovo delitto. Il secondo motivo richiamava il principio delle Sezioni Unite relativo alla revoca in executivis del beneficio concesso in violazione dell’art. 164, comma 4, c.p., in presenza di cause ostative.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: per la revoca prevista dall’art. 168, comma 1, n. 1, c.p. rileva che il nuovo delitto sia commesso entro cinque anni dall’irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio; non è necessario che entro lo stesso termine diventi irrevocabile la sentenza che accerta il nuovo reato. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, perché il principio delle Sezioni Unite invocato riguarda la revoca esecutiva del beneficio concesso in violazione dell’art. 164, comma 4, c.p. in presenza di cause ostative, e non la revoca per commissione di un delitto nel quinquennio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 168, comma 1, n. 1, c.p.

    In tema di sospensione condizionale della pena, la revoca disposta, ai sensi dell'art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen., per la commissione di un altro delitto entro cinque anni dalla data di irrevocabilità della sentenza che aveva concesso il beneficio non presuppone che la sentenza che ha accertato il nuovo reato diventi irrevocabile entro il medesimo termine

    La revoca richiede che il nuovo delitto sia stato commesso entro cinque anni dall’irrevocabilità della sentenza che aveva concesso la sospensione; non richiede che entro lo stesso termine divenga irrevocabile la sentenza che accerta il nuovo delitto.

  • art. 164, comma 4, c.p.

    il principio fissato da Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, P.m. in proc. Longo, Rv. 264381 - 01 e richiamato dal ricorrente, non riguarda le ipotesi di revoca per avere il condannato commesso un delitto nel quinquennio, ma quelle di revoca in executivis del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative

    Il principio delle Sezioni Unite richiamato riguarda la revoca esecutiva del beneficio concesso nonostante cause ostative ai sensi dell’art. 164, comma 4, c.p.; non si applica alla revoca conseguente alla commissione di un delitto nel quinquennio.

  • art. 616 c.p.p.

    Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

    Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, in assenza di un’ipotesi di esonero, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui determinata in 3.000 euro.

Massime di principio

  • Ai fini della revoca della sospensione condizionale ai sensi dell’art. 168, comma 1, n. 1, c.p., è necessario che il condannato commetta un altro delitto entro cinque anni dall’irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio; non è necessario che la sentenza di accertamento del nuovo delitto divenga irrevocabile entro quel quinquennio.
  • Il principio relativo alla revoca in executivis della sospensione condizionale concessa in violazione dell’art. 164, comma 4, c.p. in presenza di cause ostative non si estende alla distinta ipotesi di revoca per commissione di un delitto nel quinquennio.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternative
RamiEsecuzione penale

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