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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18355/2023 del 27/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (garante)

La controversia

La controversia nasce da operazioni negoziali relative a un complesso immobiliare: inizialmente vi erano un contratto di permuta del 21 aprile 2005 e una successiva scrittura privata del 20 aprile 2006, poi seguiti da ulteriori accordi e da una transazione del 31 ottobre 2018. Un soggetto che aveva assunto obbligazioni di garanzia in favore della società debitrice principale sosteneva di dover essere liberato dalla fideiussione ex art. 1956 c.c., perché il creditore avrebbe concesso ulteriore credito alla debitrice, pur conoscendone il peggioramento patrimoniale e senza la sua autorizzazione. In appello il garante aveva chiesto l’esame di tale profilo anche con riferimento alla transazione del 31 ottobre 2018; la Corte d’appello aveva però definito la lite tra gli altri soggetti e aveva ridotto solo l’importo dell’obbligazione garantita. Con il ricorso per cassazione il garante ha dedotto: primo, omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., cioè l’accordo transattivo del 31 ottobre 2018; secondo, omessa pronuncia ex art. 360 n. 4 c.p.c. sul motivo di gravame integrato in conclusioni, sempre incentrato sulla liberazione ex art. 1956 c.c. per concessione di nuovo credito tramite le scritture del 3 marzo 2010 e del 31 ottobre 2018; terzo, nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione ex art. 132 c.p.c. sulla portata liberatoria della scrittura del 31 ottobre 2018. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo, qualificandolo come omessa pronuncia e osservando che la transazione del 31 ottobre 2018 avrebbe potuto, in concreto, integrare una concessione di nuovo credito rilevante ai sensi dell’art. 1956 c.c., perché la nozione di "far credito" si estende a tutte le ipotesi di incremento dell’esposizione di rischio del debitore. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello, in diversa composizione, anche per le spese.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo assorbente e fondato il secondo motivo per omessa pronuncia sul profilo della liberazione del fideiussore in relazione alla transazione del 31 ottobre 2018. Ha osservato che la Corte d’appello non aveva verificato se tale accordo avesse esposto la debitrice principale a un nuovo rischio di pagamento di penali, con conseguente pregiudizio per il regresso del garante. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la questione e provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    Richiamato solo come originaria domanda di esecuzione in forma specifica, poi sostituita dalla domanda risarcitoria.

  • art. 1956 c.c.

    La liberazione del fideiussore può rilevare quando il creditore conceda nuovo credito al debitore senza autorizzazione del garante e con consapevolezza del peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore; la nozione di "far credito" si estende a ogni incremento dell'esposizione di rischio del debitore.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Dedotto il vizio di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Dedotto il vizio processuale per omessa pronuncia e, in subordine, per nullità della motivazione.

  • art. 132, 4° comma, c.p.c.

    Richiamato per lamentare il difetto assoluto di motivazione della sentenza d'appello.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    La Corte osserva che il ricorrente ha documentato il fatto controverso nel rispetto dell'onere di indicazione degli atti rilevanti.

Massime di principio

  • In tema di fideiussione, il divieto di concessione di nuovo credito al debitore principale senza autorizzazione del garante va interpretato in senso sostanziale: integra "far credito" qualunque comportamento del creditore che aumenti l'esposizione di rischio del debitore e, di riflesso, aggravi la posizione del fideiussore.
  • L'omessa pronuncia su un motivo di gravame che prospetti la liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c. integra vizio rilevante in cassazione quando la questione non sia stata esaminata dal giudice di merito.
  • Ai fini della cassazione con rinvio, è sufficiente che la questione non esaminata non sia prima facie infondata; in tal caso la Corte può cassare la sentenza perché il giudice di merito verifichi in concreto se l'accordo successivo abbia comportato un ingiustificato aggravamento del rischio per il garante.
  • La transazione che sospenda le azioni esecutive e consenta al debitore principale un termine per adempiere può essere rilevante, ai fini dell'art. 1956 c.c., se determina un aumento del rischio di insolvenza o pregiudica la possibilità di regresso del fideiussore.

Come è indicizzato

MaterieFideiussione
RamiContratti
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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