Cassazione Civile, Ordinanza n. 33139/2022 del 10/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un versamento di denaro effettuato in favore della società da un soggetto che, al momento del versamento, era usufruttuario di una quota di partecipazione sociale. Il versamento era stato eseguito in forza di una delibera assembleare che lo qualificava come eseguito "in conto futuro aumento di capitale", prevedendo la restituzione delle somme se l'aumento non fosse stato deliberato entro dieci anni. Prima della scadenza del termine, l'assemblea deliberò effettivamente l'aumento di capitale e ne dispose l'esecuzione mediante imputazione a capitale della riserva formata anche con quelle somme, da assegnare ai soci in proporzione alle rispettive quote. Gli eredi del soggetto che aveva eseguito il versamento chiesero la restituzione della somma sostenendo che il loro dante causa, quale autore del versamento, era l'unico legittimato a imputarlo a capitale o, in difetto, a ottenerne la ripetizione come indebito; aggiunsero che l'art. 2352 c.c. regola solo i rapporti tra nudo proprietario e usufruttuario e non poteva escludere il loro diritto, poiché il versamento era intercorso solo tra usufruttuario e società. La società resistette, sostenendo che l'aumento era stato deliberato tempestivamente e che la causa del versamento si era realizzata, sicché non vi era alcun diritto alla restituzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, nei versamenti in conto futuro aumento di capitale, il diritto alla restituzione sorge solo se l'aumento non venga deliberato entro il termine fissato, perché solo in tal caso viene meno la causa giustificativa dell'attribuzione patrimoniale. Nel caso concreto, l'aumento fu invece deliberato entro il termine e la relativa esecuzione avvenne mediante imputazione a capitale delle somme già versate, con conseguente insussistenza di un diritto restitutorio. Inoltre, il soggetto che aveva eseguito il versamento, essendo usufruttuario e non socio, non era titolare di un autonomo diritto di opzione sul futuro aumento di capitale; tale diritto spetta al nudo proprietario/socio, secondo l'art. 2352 c.c. richiamato anche per le s.r.l. dall'art. 2471-bis c.c. Gli eredi, quindi, non hanno acquisito alcun diritto alla restituzione della somma. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico dei ricorrenti, con condanna anche al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
secondo comma; terzo comma
Nel rapporto di usufrutto su partecipazioni sociali, il diritto di opzione sulle nuove emissioni spetta al nudo proprietario; l'usufruttuario conserva, salvo patto contrario, il diritto di voto. Il riferimento è utilizzato per escludere che l'usufruttuario fosse titolare di un diritto personale alla sottoscrizione dell'aumento di capitale.
La disciplina dell'usufrutto sulle partecipazioni sociali nelle s.r.l. si applica per rinvio alla disciplina prevista per le azioni, incluso il regime dell'art. 2352 c.c.
La ripetizione dell'indebito è configurabile solo se manca o viene meno la causa dell'attribuzione patrimoniale; nel caso concreto, poiché l'aumento di capitale è stato deliberato entro il termine previsto, non vi è indebito da ripetere.
Richiamato per descrivere l'aumento di capitale mediante imputazione a capitale di riserve, con estensione dell'usufrutto alle azioni di nuova emissione in caso di aumento gratuito.
È richiamato per ribadire che, nelle s.r.l., il diritto di sottoscrivere l'aumento deliberato spetta ai soci in proporzione alle partecipazioni possedute.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti.
Massime di principio
- Nei versamenti di denaro eseguiti dai soci in vista di un futuro aumento di capitale, il diritto alla restituzione sorge solo se l'aumento non viene deliberato entro il termine stabilito; se l'aumento è tempestivamente deliberato e le somme sono imputate a capitale, manca il presupposto dell'indebito.
- Il versamento "in conto futuro aumento di capitale" non attribuisce di per sé al versante un diritto autonomo e personale a sottoscrivere l'aumento, se tale soggetto non è il socio titolare della partecipazione; il diritto di opzione/sottoscrizione resta regolato dalla disciplina delle partecipazioni.
- In presenza di usufrutto su partecipazioni sociali, il diritto di opzione sulle nuove emissioni spetta al nudo proprietario, mentre l'usufruttuario non può far valere, per il solo fatto del versamento, un diritto restitutorio o partecipativo diverso da quello previsto dalla disciplina legale.
- Quando la causa concreta del versamento è la futura imputazione a capitale e l'aumento viene effettivamente deliberato e attuato entro il termine, la somma versata resta giustificata e non è ripetibile come indebito dagli eredi del soggetto che l'aveva corrisposta.
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