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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25596/2023 del 14/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato ex art. 660 c.p. con tre motivi: 1) mancata sospensione del giudizio d'appello in ragione della nuova disciplina (d.lgs. 10/10/2022, n.150) che avrebbe reso il reato procedibile a querela; 2) censura sulla tipologia di pena inflitta (pena detentiva anziché pecuniaria); 3) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la norma che rendeva procedibile a querela il reato ex art. 660 c.p. non era ancora entrata in vigore alla data della sentenza d'appello (13/10/2022) e che, pertanto, non vi era obbligo di sospendere il giudizio; ha inoltre osservato che l'entrata in vigore successiva non imponeva al giudice di legittimità gli adempimenti transitori quando il ricorso è inammissibile. Il secondo motivo è stato escluso per difetto di specificità poiché il ricorrente non ha affrontato e confutato la motivazione della Corte d'appello (che aveva evidenziato come precedenti condanne pecuniarie avessero inciso sulla determinazione della pena). Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché, secondo consolidata giurisprudenza, la causa di non punibilità per particolare tenuità non si applica quando il reato di cui all'art. 660 c.p. è posto in essere con condotte reiterate. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 660 cod. pen.

    Norma che sanziona le molestie/disturbi; nel caso concreto il reato è stato contestato per condotte reiterate (telefonate moleste), circostanza rilevante per l'esclusione dell'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 3, comma 1, lett. b)

    Ha reso il reato di cui all'art. 660 c.p. procedibile a querela della persona offesa; la Corte ha rilevato che tale norma non era ancora entrata in vigore alla data della sentenza di appello (13/10/2022), per cui non poteva essere applicata retroattivamente al giudizio d'appello.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 85 (disposizioni transitorie)

    Prevede adempimenti transitori a carico dell'autorità giudiziaria in relazione alla nuova procedibilità; la Corte ha ritenuto che tali adempimenti non imponevano al giudice di legittimità di sospendere o 'riaprire' un procedimento quando il ricorso è inammissibile e il giudizio non era 'pendente' alla data di entrata in vigore.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; secondo la giurisprudenza citata dalla Corte, non è applicabile al reato ex art. 660 c.p. quando la condotta è reiterata.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di decisione che respinge o dichiara inammissibile il ricorso; la Corte ha applicato tale disposizione condannando il ricorrente anche al versamento a favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Se la decisione di merito è stata resa prima dell'entrata in vigore di una norma che modifica la procedibilità, il giudice non è obbligato a sospendere o adeguare il processo in base a quella norma; va verificata la data effettiva di entrata in vigore e ogni proroga/transizione.
  • Le richieste di sospensione o adattamento del processo per effetto di nuove norme richiedono che il procedimento sia 'pendente' alla data di entrata in vigore e che le disposizioni transitorie prescrivano specifici adempimenti.
  • I motivi di ricorso devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della sentenza impugnata; argomentazioni generiche o di carattere meramente dogmatico non soddisfano il requisito di specificità e determinano l'inammissibilità.
  • L'istituto della particolare tenuità (art. 131-bis) è escluso quando il fatto è frutto di condotte reiterate; per ottenere la sua applicazione la difesa deve dimostrare l'assenza di reiterazione e l'esiguità del fatto.
  • In cassazione l'inammissibilità del ricorso comporta spesso l'automatica condanna alle spese e, se previsto, l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende; valutare sempre il rischio economico del gravame.

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