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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36623/2022 del 28/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per bancarotta semplice aggravata (art. 224 legge fall.; aggravamento ex art. 219, comma 1 legge fall.), eccependo l'estinzione del reato per prescrizione. Sostengono che il reato, commesso il 3 marzo 2014, ha un termine ordinario di prescrizione di sei anni (art. 157 c.p.) e un termine massimo di sette anni e sei mesi (art. 161 c.p.) a causa dell'aggravante ad effetto speciale. Pertanto il termine massimo si è perfezionato il 3 settembre 2021, anteriore alla pronuncia della sentenza di secondo grado (9 settembre 2021). Denunciano inoltre l'errata computazione della cosiddetta sospensione Covid operata dal giudice di merito, poiché nel periodo 9 marzo - 11 maggio 2020 non risultavano udienze fissate né termini processuali caduti, per cui non operano sospensioni.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e ha accolto il ricorso. Ha condiviso il calcolo prescrizionale: reato commesso il 3/3/2014, termine massimo di prescrizione maturato il 3/9/2021, antecedente alla sentenza di appello del 9/9/2021. Ha escluso l'applicabilità della sospensione Covid nella fattispecie (richiamando principi di Sez. U. relativi alla sospensione solo se effettivamente ricorrono termini o udienze nel periodo). Essendo il reato estinto per prescrizione e non essendovi elementi idonei a pronunciare una assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 224 legge fallimentare

    Individua il reato di bancarotta semplice; è stato il reato contestato agli imputati.

  • art. 219, comma primo, legge fallimentare

    Aggravante ad "effetto speciale" che incide sulla determinazione del termine prescrizionale, allungandolo nel calcolo operato dalla Corte.

  • art. 157 cod. pen.

    Fissa il termine ordinario di prescrizione (sei anni per il fatto in esame) utilizzato per il calcolo.

  • art. 161 cod. pen.

    Stabilisce il termine massimo di prescrizione; applicato unitamente all'aggravante per determinare il termine di sette anni e sei mesi.

  • art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen.

    Consente il ricorso per cassazione fondato sull'intervenuta estinzione del reato per prescrizione anche con un unico motivo; la Corte ne ha confermato l'ammissibilità.

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Prevede la possibilità di pronunciare l'assoluzione se emergono elementi idonei; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi tali e quindi ha pronunciato l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato.

Massime di principio

  • Il termine di prescrizione va calcolato partendo dalla data di consumazione del reato e tenendo conto delle norme che possono aumentarlo (es. aggravanti ad "effetto speciale").
  • Se la prescrizione si è perfezionata prima della pronuncia della sentenza di grado successivo, il giudice di merito deve dichiarare l'estinzione del reato; la Cassazione può accogliere il gravame se il termine prescrizionale è stato erroneamente computato.
  • La 'sospensione Covid' dei termini processuali opera solo nei casi in cui effettivamente risultino termini o udienze cadenti nel periodo indicato: in assenza di atti o udienze fissate, la sospensione non è applicabile e non interrompe il decorso della prescrizione.
  • Il ricorso per cassazione è ammissibile anche con un unico motivo diretto a far valere l'estinzione per prescrizione ex art. 606 c.p.p., lett. b).
  • Quando la prescrizione è intervenuta e non sussistono elementi per un'assoluzione piena ai sensi dell'art. 129 c.p.p., la Corte può annullare senza rinvio perché il reato è estinto, impedendo un nuovo giudizio sul medesimo fatto.

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