Cassazione Penale, Sentenza n. 36623/2022 del 28/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per bancarotta semplice aggravata (art. 224 legge fall.; aggravamento ex art. 219, comma 1 legge fall.), eccependo l'estinzione del reato per prescrizione. Sostengono che il reato, commesso il 3 marzo 2014, ha un termine ordinario di prescrizione di sei anni (art. 157 c.p.) e un termine massimo di sette anni e sei mesi (art. 161 c.p.) a causa dell'aggravante ad effetto speciale. Pertanto il termine massimo si è perfezionato il 3 settembre 2021, anteriore alla pronuncia della sentenza di secondo grado (9 settembre 2021). Denunciano inoltre l'errata computazione della cosiddetta sospensione Covid operata dal giudice di merito, poiché nel periodo 9 marzo - 11 maggio 2020 non risultavano udienze fissate né termini processuali caduti, per cui non operano sospensioni.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e ha accolto il ricorso. Ha condiviso il calcolo prescrizionale: reato commesso il 3/3/2014, termine massimo di prescrizione maturato il 3/9/2021, antecedente alla sentenza di appello del 9/9/2021. Ha escluso l'applicabilità della sospensione Covid nella fattispecie (richiamando principi di Sez. U. relativi alla sospensione solo se effettivamente ricorrono termini o udienze nel periodo). Essendo il reato estinto per prescrizione e non essendovi elementi idonei a pronunciare una assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
Individua il reato di bancarotta semplice; è stato il reato contestato agli imputati.
art. 219, comma primo, legge fallimentare
Aggravante ad "effetto speciale" che incide sulla determinazione del termine prescrizionale, allungandolo nel calcolo operato dalla Corte.
Fissa il termine ordinario di prescrizione (sei anni per il fatto in esame) utilizzato per il calcolo.
Stabilisce il termine massimo di prescrizione; applicato unitamente all'aggravante per determinare il termine di sette anni e sei mesi.
art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen.
Consente il ricorso per cassazione fondato sull'intervenuta estinzione del reato per prescrizione anche con un unico motivo; la Corte ne ha confermato l'ammissibilità.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede la possibilità di pronunciare l'assoluzione se emergono elementi idonei; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi tali e quindi ha pronunciato l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato.
Massime di principio
- Il termine di prescrizione va calcolato partendo dalla data di consumazione del reato e tenendo conto delle norme che possono aumentarlo (es. aggravanti ad "effetto speciale").
- Se la prescrizione si è perfezionata prima della pronuncia della sentenza di grado successivo, il giudice di merito deve dichiarare l'estinzione del reato; la Cassazione può accogliere il gravame se il termine prescrizionale è stato erroneamente computato.
- La 'sospensione Covid' dei termini processuali opera solo nei casi in cui effettivamente risultino termini o udienze cadenti nel periodo indicato: in assenza di atti o udienze fissate, la sospensione non è applicabile e non interrompe il decorso della prescrizione.
- Il ricorso per cassazione è ammissibile anche con un unico motivo diretto a far valere l'estinzione per prescrizione ex art. 606 c.p.p., lett. b).
- Quando la prescrizione è intervenuta e non sussistono elementi per un'assoluzione piena ai sensi dell'art. 129 c.p.p., la Corte può annullare senza rinvio perché il reato è estinto, impedendo un nuovo giudizio sul medesimo fatto.
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