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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31101/2026 del 13/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio per cui, in caso di inammissibilità non esente da colpa, segue tale sanzione pecuniaria.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La persona condannata in appello ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma. Dal testo emerge che il ricorso articolava quattro motivi, giudicati dalla Corte di cassazione generici, confutativi e meramente riproduttivi di precedenti censure. I motivi riguardavano: il diniego della scriminante dello stato di necessità ex art. 54 c.p.; il diniego dell'attenuante prevista dall'art. 385, comma quarto, c.p. (richiamata nel testo come attenuante relativa al reato contestato); la mancata esclusione della recidiva; il diniego della pena sostitutiva. La Corte rileva che tutte tali questioni erano già state adeguatamente esaminate e respinte dal giudice di merito con argomentazioni prive di vizi logici o giuridici.

Norme richiamate

  • art. 54 c.p.

    richiamato come base della scriminante dello stato di necessità, il cui diniego era oggetto di censura ma ritenuto correttamente motivato dai giudici di merito

  • art. 385, comma quarto, c.p.

    richiamato come norma relativa a un'attenuante specifica contestata dal ricorrente, la cui esclusione è stata ritenuta già congruamente motivata in appello

  • art. 616 c.p.p.

    non citato espressamente nel testo, ma il dispositivo richiama la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende conseguente all'inammissibilità del ricorso

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    richiamata per affermare che la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che l'inammissibilità non sia senza colpa del ricorrente

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre censure generiche o confutative già esaminate e disattese dal giudice di merito senza individuare specifici vizi logici o giuridici della motivazione impugnata.
  • La censura sul diniego di una scriminante o di un'attenuante non è ammissibile in cassazione se non confronta puntualmente la motivazione della sentenza impugnata e si risolve in una mera reiterazione delle doglianze di merito.
  • La mancata esclusione della recidiva e il diniego di una pena sostitutiva, se adeguatamente motivati dalla corte territoriale, non possono essere utilmente contestati con motivi solo apparenti o astratti.
  • All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieCause di giustificazioneCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
SottomaterieLegittima difesa
IstitutiRecidiva

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