Cassazione Civile, Ordinanza n. 20398/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, perché il processo non poteva essere proseguito a causa dell’inammissibilità dell’appello proposto dalla singola condomina priva di legittimazione. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, condannando la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di appello e di cassazione e disponendo il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (condomino)
La controversia
Alcuni condomini avevano impugnato una delibera assembleare del 19 aprile 2010 con cui era stata loro addebitata una quota di spese per lavori condominiali. Essi sostenevano che il locale terraneo di loro proprietà, pur costituendo il piano terra del fabbricato, non facesse parte del condominio perché il loro dante causa aveva venduto ai costruttori soltanto il diritto di superficie sul lastrico del locale, che sarebbe quindi immobile autonomo. Il tribunale aveva accolto l’impugnazione e dichiarato nulla la delibera. In appello la condomina intervenuta a sostegno della delibera aveva dedotto l’erroneità della qualificazione del terraneo come bene separato e la violazione degli artt. 1117 e 1138 c.c.; la corte d’appello aveva respinto il gravame. In cassazione i controricorrenti hanno eccepito preliminarmente il difetto di legittimazione della ricorrente a proporre appello, sostenendo che, nel giudizio di impugnazione della delibera assembleare, la legittimazione passiva spetta solo all’amministratore e che il singolo condomino intervenuto in via adesiva non può proporre impugnazione autonoma. La Corte ha ritenuto fondata tale eccezione, affermando che il giudizio non riguardava diritti reali su parti comuni ma solo l’impugnativa della delibera e che l’intervento del singolo condomino era adesivo dipendente, quindi non abilitato a proporre gravame.
Norme richiamate
richiamato dagli attori come parametro per sostenere che i lavori di notevole entità dovessero essere deliberati con la maggioranza prevista dalla norma.
invocato in appello come norma sulla presunzione di comunione delle parti dell’edificio, ma la Corte di cassazione non entra nel merito della sua applicazione perché decide sulla carenza di legittimazione ad appellare.
richiamato in appello tra le norme asseritamente violate; la Corte non ne esamina il contenuto per la definizione processuale della lite.
consente la cassazione senza rinvio quando il processo non poteva essere proseguito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
prevede il presupposto processuale per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
norma richiamata come parametro per quantificare l’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione di una delibera condominiale la legittimazione processuale passiva spetta all’amministratore del condominio; il singolo condomino può intervenire nel processo, ma se il suo intervento è diretto solo a sostenere la validità della delibera assume natura adesivo-dipendente e non lo abilita a proporre impugnazione autonoma.
- Quando una parte del giudizio di merito non ha titolo per proporre appello, la sentenza pronunciata sull’impugnazione va cassata senza rinvio, perché il processo non poteva proseguire.
- Se il giudizio ha ad oggetto esclusivamente la validità di una delibera assembleare, eventuali accertamenti incidentali sulla titolarità di beni o diritti reali non mutano la natura dell’azione né fondano una legittimazione autonoma al gravame in capo al singolo condomino intervenuto.
- L’inammissibilità dell’appello per difetto di legittimazione processuale determina, in cassazione, la declaratoria di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza d’appello che abbia deciso nel merito un’impugnazione non proponibile.
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