Cassazione Penale, Sentenza n. 5861/2022 del 21/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 9-ter C.d.S. (gara su strada con esito di morte e lesioni). Contestano: (i) vizio della motivazione e mancata considerazione delle dichiarazioni del teste Bassan e di circostanze favorevoli (es. sosta alla discoteca, manovre non indicative di gara), sostenendo che i giudici di merito hanno fatto valutazioni di fatto errate o meramente ripetute senza adeguata argomentazione; (ii) assenza del nesso causale tra la presunta gara e l'evento mortale, perché il sinistro sarebbe stato determinato dall'omissione di rallentare del Piccini (violazione dell'art. 141 C.d.S.) e non dalla competizione; (iii) mancanza dell'elemento soggettivo del reato (volontà di gareggiare), e in generale errata applicazione delle norme di causalità penale (artt. 40 e 41 c.p.) e del principio richiamato nella sentenza Cass. n. 16610/2016.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i motivi prospettati siano essenzialmente censure di merito e rivalutazioni dei fatti, non consentite in sede di legittimità, e che la motivazione della Corte d'Assise d'Appello sia sufficientemente articolata e non manifestamente illogica. La Corte ha confermato che le condotte (più sorpassi ravvicinati, manovre ad alta velocità e ripetuta competizione) dimostrano l'esistenza di una gara e che la morte e le lesioni sono conseguenza di quella gara; le violazioni del Codice della strada erano "strumentali" alla gara e non violazioni separate tali da assorbire il nesso causale. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro ciascuno alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 9-ter Codice della Strada
La norma punisce la partecipazione a gare di velocità su strade pubbliche quando la morte o le lesioni derivano dalla partecipazione alla gara; la Corte ha ritenuto che nel caso di specie l'evento sia conseguito alla gara e che le violazioni del Codice siano strumentali a tale competizione
Norma sulle norme di prudenza e rispetto della segnaletica (es. comportamento in prossimità di incroci/semafori). I ricorrenti hanno invocato che la violazione di questa norma da parte di Piccini sarebbe stata la causa effettiva dell'incidente; la Corte ha ritenuto però che tale violazione non escluda il nesso causale con la gara quando le infrazioni siano strumentali alla competizione
Principio generale di causalità: la condotta è rilevante se idonea a produrre l'evento e causalmente collegata; la Corte ha applicato il principio per affermare che l'evento è derivato dalla partecipazione alla gara
Regola sulla causalità e concorso di cause; la Corte ha valutato che non vi fosse una violazione autonoma e assorbente diversa dalla gara, ma che le infrazioni fossero riconducibili all'evento in quanto strumentali alla competizione
Cass. n. 16610/2016 (giurisprudenza richiamata)
Precedente che afferma che art. 9-ter non trova applicazione se la morte è determinata da una diversa violazione del Codice della Strada che assorbe la causalità. Nel caso in esame la Corte ha distinto quel precedente ritenendo che qui l'evento sia conseguito alla gara e le infrazioni siano strumentali ad essa
Massima giurisprudenziale su motivazione (diverse pronunce richiamate: Sez.2 n.13994/2006, Sez.1 n.20370/2006, Sez.2 n.19584/2006, Sez.6 n.38698/2006, ecc.)
Principi di cassazione in tema di sindacato sulla motivazione: il ricorso per cassazione è ammissibile solo per vizi strutturali gravi della motivazione (totale mancanza, apparente, manifestamente illogica o contraddittoria o omissione di fatti decisivi). La Corte ha ritenuto che tali vizi non sussistessero nella sentenza impugnata
Cass. Sez.4 n. 52876/2016 (Gugliandolo)
Giurisprudenza che definisce la gara su strada come contesa tra conducenti, anche senza accordo espresso, con vicendevole condizionamento della guida; la Corte ha fatto riferimento a tale principio per qualificare i comportamenti come gara
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile ottenere l'annullamento appellandosi in prevalenza a una diversa valutazione dei fatti o delle prove: bisogna dimostrare vizi formali e gravi della motivazione (omissione di fatti decisivi, illogicità manifesta, contraddittorietà).
- Per configurare il reato di cui all'art. 9-ter C.d.S. è necessario dimostrare che morte o lesioni derivino dalla partecipazione alla gara; se la violazione di altre norme è autonoma e causalmente assorbente, l'art. 9-ter non si applica (principio Cass. 16610/2016).
- Tuttavia, se le infrazioni al Codice della Strada sono 'strumentali' alla gara (cioè dirette a realizzare la competizione), il nesso causale con l'evento può essere ritenuto sussistente e art. 9-ter applicabile.
- Per impugnare efficacemente una condanna per gara su strada è utile produrre elementi che smentiscano la continuità e la ripetizione di manovre competitive (filmati, dati telemetrici, testimonianze coerenti) oppure dimostrare che l'evento è stato determinato da un comportamento successivo autonomo e non dalla gara.
- Le censure sull'elemento soggettivo (volontà di competere) richiedono prove concrete che le manovre non fossero riconducibili a reciproca volontà di competizione; mere argomentazioni alternative senza evidenze nuove difficilmente superano il filtro di ammissibilità in Cassazione.
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