Cassazione Penale, Ordinanza n. 05308/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le censure fossero meramente fattuali e riproponessero questioni già correttamente esaminate e respinte dalla Corte di appello. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La persona condannata ha impugnato l'ordinanza della Corte di appello che aveva negato il riconoscimento della continuazione tra una serie di reati già oggetto di precedenti sentenze e ulteriori reati contestati in executivis. Il ricorso lamentava la violazione dell'art. 81 c.p. per il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione, sostenendo che i reati avessero natura omogenea e fossero riconducibili a un medesimo disegno criminoso. La Corte di cassazione ha ritenuto, però, che le doglianze fossero in realtà di merito e consistessero in una richiesta di nuova valutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che la Corte di appello aveva motivato in modo congruo sull'impossibilità di unificare sotto il medesimo disegno criminoso i reati più recenti, relativi a condanne per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, con quelli già unificati in precedenza, considerando decisivo lo iato temporale di circa trent'anni e la diversa fisionomia delle vicende associative, anche alla luce dell'assoluzione dal reato di associazione mafiosa nella sentenza più recente.
Norme richiamate
Richiamato come norma sulla continuazione dei reati; nel caso concreto la Corte esclude la configurabilità del vincolo perché mancano elementi idonei a dimostrare un unico disegno criminoso, soprattutto per la forte distanza temporale tra i fatti.
Indicati come i reati oggetto della più recente sentenza di condanna richiamata nel procedimento esecutivo, commessi nel 2017 e 2018.
Citato nel confronto con i precedenti giudizi per evidenziare che il principio invocato in ricorso riguarda specificamente i reati associativi di tipo mafioso e non è automaticamente estensibile al caso concreto.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste del vizio di motivazione o della violazione di legge, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e del fatto.
- Il riconoscimento della continuazione postula l'accertamento di un medesimo disegno criminoso, che non può essere desunto in modo automatico dalla sola omogeneità del tipo di reato o delle condotte.
- Lo iato temporale tra i fatti costituisce un indice sintomatico rilevante e può assumere valore decisivo nel negare l'esistenza di un'unica ideazione criminosa originaria.
- I principi elaborati in tema di continuazione fra reati associativi mafiosi non sono applicabili in modo meccanico a contesti differenti, dovendosi sempre verificare le peculiarità concrete del caso.
- Quando il giudice di merito ha argomentato in modo congruo sulla mancanza dei presupposti della continuazione, la censura che ne chieda una diversa lettura è inammissibile in cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 10 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05157/2025 del 10/02/2025
- ordinanza_penale · 10 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05253/2025 del 10/02/2025
- ordinanza_penale · 10 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05267/2025 del 10/02/2025
- ordinanza_penale · 10 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05268/2025 del 10/02/2025
- ordinanza_penale · 10 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05269/2025 del 10/02/2025
- ordinanza_penale · 10 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05270/2025 del 10/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →