Cassazione Penale, Sentenza n. 2113/2023 del 19/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza di conferma della condanna per il reato di usura (art. 644 c.p.) contestata in relazione alla continuità con precedente condanna; dedotte nullità processuali per mancato rispetto del termine a comparire di 20 giorni (art. 601, comma 3 c.p.p.) e per celebrazione dell'udienza ex art. 23-bis d.l. 137/2020; censurata la presunta difformità tra capo di imputazione (un unico prestito) e motivazione/dispositivo che avrebbero considerato 113 operazioni distinte; dedotte carenze, contraddittorietà e illogicità della motivazione e vizio di applicazione della legge penale in relazione all'onere probatorio circa le voci di spesa da escludere nel calcolo del TEG (difesa lamentava che il perito non aveva reperito contabili e che il consulente di parte non aveva dimostrato l'incidenza dei costi fissi).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondati tutti i motivi: ha confermato la lettura congiunta delle due sentenze di merito (doppia conforme) e respinto la doglianza sul termine a comparire rilevando che la difesa avrebbe potuto comunque presentare memoria o chiedere la discussione orale; ha escluso un mutamento radicale del fatto rilevando che l'imputazione era sufficientemente chiara e che la ricostruzione per pluriepisodi rientrava nell'ambito difensivo; ha poi affermato che le questioni relative alla valutazione delle prove e al calcolo del tasso sono riservate al giudice di merito, e che le istruzioni di Banca d'Italia (DM 24/09/1998) e le risultanze probatorie giustificavano le conclusioni sulla sussistenza dell'usura. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Delitto di usura: la condotta contestata consisteva nell'imposizione di interessi usurari; la Corte ha confermato la sussistenza del reato sulla base della quantificazione degli interessi e della frequenza delle operazioni.
art. 601, comma 3 cod. proc. pen.
termine a comparire di 20 giorni
Prevede il termine di 20 giorni per la comparizione in appello; la sua violazione integra nullità relativa che deve essere dedotta nei termini processuali (art. 180 c.p.p.). La Corte ha ritenuto che la difesa poteva comunque esercitare rimedi processuali prima dell'udienza.
Norma emergenziale che ha consentito la celebrazione dell'udienza con modalità tali da non tenere la fase degli atti preliminari; adottata dalla Corte territoriale e richiamata dalla Corte di cassazione a giustificazione della procedura seguita.
artt. 521 e 522 cod. proc. pen.
Principio di correlazione tra imputazione e sentenza: la Corte ha ricordato che non configura mutamento del fatto una ricostruzione ampliativa, purché l'imputato abbia potuto conoscere gli elementi essenziali dell'addebito e difendersi.
Termine per dedurre eccezioni (prima della deliberazione della sentenza di secondo grado); la Corte ha ritenuto che la nullità per mancato rispetto del termine a comparire dovesse essere prospettata tempestivamente.
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha osservato che l'impugnazione deve contestare una violazione di legge o di motivazione rilevante e non può limitarsi a rinnovare la censura sulla valutazione delle prove riservata al giudice di merito.
art. 27 Cost.
Richiamato dalla difesa in ordine al principio di personalità della pena e al diritto di difesa; la Corte ha ritenuto non violati tali diritti nella vicenda.
art. 6 CEDU
Richiamato in relazione al diritto a un giusto processo; la Corte ha ritenuto che le garanzie processuali non siano state compromesse.
art. 14 Patto internazionale sui diritti civili e politici
Richiamato in tema di diritto di difesa; la Corte ha considerato inammissibili le doglianze che in realtà contestavano la valutazione probatoria di merito.
Consente la condanna alle spese e il pagamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso infondato; la Corte ha irrogato euro 3.000 per responsabilità del ricorrente.
DM Banca d'Italia 24/09/1998
Istruzioni interpretative sui componenti da includere nel calcolo del TEG; la Corte ha richiamato tali istruzioni per sostenere l'inclusione di determinate spese nel calcolo e ha valorizzato la mancanza di elementi probatori da parte della difesa per escluderle.
Massime di principio
- La nullità per mancato rispetto del termine a comparire (art. 601 c.p.p.) è rilevante ma deve essere tempestivamente dedotta: se non proposta nei termini processuali il vizio può essere dichiarato inammissibile.
- La sentenza di appello che si conforma alla decisione di primo grado può essere letta congiuntamente (doppia conforme); la Corte di cassazione valuta la correttezza dell'insieme motivazionale più che singoli errori formali, salvo mutamenti radicali del fatto.
- La Cassazione non è sede per la rivalutazione delle prove: le censure che mirano solo a contraddire la valutazione probatoria dei giudici di merito sono inammissibili come vizio di diritto.
- Il principio di correlazione tra imputazione e sentenza richiede che l'imputato conosca gli elementi essenziali dell'addebito; ricostruzioni più articolate emerse in istruttoria non configurano automaticamente mutamento del fatto se non arrecano concreto pregiudizio alla difesa.
- In materia di usura, la determinazione del TEG e l'inclusione o esclusione di voci di costo seguono anche le istruzioni della Banca d'Italia: l'onere di provare l'effettiva incidenza di costi dedotti spetta a chi li allega.
- Ricorrere in Cassazione richiede motivi strutturati che evidenzino violazioni di diritto o vizi di motivazione non eliminabili con una diversa valutazione delle prove; altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità e la condanna alle spese e ammende.
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