Sentenza del 28/06/2023 n. 1818 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
Processo tributario - Ricorso - Decadenza - Tempestività - Onere della prova - Ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso originariamente proposto in nome e per conto di D SPA per mancata prova della data di notifica/ ricezione dell'atto impugnato. Ne è conseguito l'annullamento della sentenza della CTP di Catanzaro n. 1635/2021 (depositata il 30.9.2021) e la conferma dell'atto di contestazione/notifica del 17.9.2015. Perché la causa non poteva proseguire, sono state compensate le spese di lite.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso verteva sulla impugnazione di un atto di contestazione/illecito tributario (tributo speciale per il conferimento in discarica, atto datato 17.9.2015). Ai sensi dell'art. 21, comma 1, d.lgs. 546/92 il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla notifica. Il ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto l'atto il 30.9.2015 ma non ha prodotto alcuna documentazione comprovante la data di ricezione (avviso di ricevimento, ricevuta di notifica, PEC, firma di ritiro, ecc.). Poiché grava sul ricorrente l'onere di provare la tempestività del ricorso, l'assenza di prova documentale ha reso impossibile verificare il rispetto del termine di decadenza e ha reso il ricorso inammissibile.
Norme richiamate
art. 21, comma 1, d.lgs. 546/1992
termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato
Il termine di 60 giorni è condizione di ammissibilità dell'azione: il rispetto è requisito essenziale e il ricorrente ha l'onere di provare la tempestività del ricorso producendo la documentazione comprovante la data di notifica/ ricezione.
Non trova applicazione quando si tratta di questioni di rito relative ai requisiti di ammissibilità rilevabili in ogni stato e grado del processo; quindi il giudice può decidere sull'inammissibilità senza previa instaurazione del contraddittorio se la violazione è palese e documentale.
artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Norme richiamate per la composizione del Collegio e per il rito procedurale applicato; richiamate a fini consequenziali nell'ordinamento processuale.
Cassazione civile, sentenza 17 settembre 2019, n. 23060
Giurisprudenza che conferma l'onere probatorio del ricorrente circa la tempestività del ricorso e la possibilità per il giudice di rilevare d'ufficio l'inammissibilità per tardività, salvo prova documentale contraria.
Cassazione civile, Sez. VI - Ord., 07/03/2022, n. 7356
Richiamata in relazione al principio che la mancata instaurazione del contraddittorio non configura violazione dell'art. 6 §1 CEDU quando si tratta di questioni di rito che la parte avrebbe potuto prevedere con minima diligenza.
Massime di principio
- Per impugnare un atto tributario entro il termine di decadenza previsto dall'art. 21 d.lgs. 546/92, il ricorrente deve allegare e, se necessario, documentare la data di notifica/ricezione (avviso di ricevimento, distinta di consegna, ricevuta PEC, firma su atto, ecc.).
- L'onere di provare la tempestività del ricorso grava sul ricorrente: la semplice dichiarazione della data di ricezione nel ricorso non è sufficiente senza documentazione probatoria.
- L'inammissibilità per tardività è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo; il giudice non è obbligato a instaurare il contraddittorio preventivo per decidere su tale questione quando la violazione è evidente e documentale.
- Se il ricorso è fondato su contestazioni circa l'effettiva destinataria della notifica (es. atto indirizzato a soggetto diverso), occorre sollevare e provare tempestivamente tale circostanza con documenti che dimostrino l'errore o la diversa titolarità.
- Prassi consigliata: conservare sempre e allegare al ricorso copia dell'avviso di ricevimento, ricevuta di raccomandata A/R, ricevuta di PEC o altra prova documentale della data di notifica; in mancanza, valutare strumenti processuali urgenti o eccezioni preliminari solo se sussistono elementi probatori alternativi.
- Se il giudice di primo grado non verifica la tempestività ma la parte resistente o il collegio d'appello rilevano la mancanza di prova, il provvedimento favorevole di primo grado può essere annullato per inammissibilità del ricorso.
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