Sentenza del 28/06/2023 n. 9104 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento n.07120200075641932000 riferita alla Tassa Smaltimento Rifiuti (TARSU/TIA) per l'anno 2012, contestando omissione/irregolarità nella notifica degli atti presupposti, la prescrizione e la decadenza del diritto di riscossione, nonché la nullità per errore materiale eccesso di potere (la ricorrente dichiarava di non essere più residente dal 2011 e che la tassa del 2012 era pagata dalla proprietaria dell'immobile). Inoltre si lamentava la mancata notifica nei termini (richiamato il comma 163 legge finanziaria 2007 relativo al termine triennale) e si chiedeva l'annullamento della cartella e, in via subordinata, l'annullamento delle sanzioni per legittimo affidamento.
La decisione
Il Tribunale ha accolto il ricorso e ha annullato la cartella impugnata. La corte ha ritenuto applicabile la prescrizione quinquennale (art. 2948 n.4 c.c.) ai tributi locali periodici, ha constatato l'assenza di prova da parte dell'ente impositore della preventiva notifica dell'avviso di accertamento o di atti interruttivi del termine prescrizionale, e ha affermato che l'agente della riscossione aveva depositato solo gli estratti di ruolo ma non le relative relata di notifica. Poiché la cartella è stata notificata nell'08.03.2022 e riguarda l'anno 2012, la pretesa era estinta per prescrizione/decadenza. Sono state liquidate le spese in favore della ricorrente: euro 150,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e euro 38,50 per contributo unificato, con distrazione a favore del procuratore costituito.
Norme richiamate
art. 2948 n. 4 cod. civ.
I tributi locali considerati prestazioni periodiche rientrano nella prescrizione quinquennale; pertanto la pretesa relativa al 2012 si estingue se non è stata interrotta o notificata prima del decorso di cinque anni.
comma 163, articolo unico, Legge finanziaria 2007
richiamato dalla ricorrente in relazione al termine triennale di notifica del titolo esecutivo
Richiamato dall'attore come base per la doglianza su termini di notifica; il Tribunale non ha dovuto risolvere specificamente la questione ma ha osservato che, comunque, non risultano prove documentali di atti interruttivi/di regolari notifiche antecedenti alla cartella.
art. 93 cod. proc. civ.
Norma richiamata per la rappresentanza e difesa tecnica; il difensore è stato ammesso e ne è stata disposta la distrazione delle spese anticipate.
Statuto del contribuente
Invocato dal ricorrente in via subordinata per l'applicazione del principio di legittimo affidamento; non è stato necessario decidere specificamente su tale punto perché la cartella è stata annullata per prescrizione.
Massime di principio
- I tributi locali considerati prestazioni periodiche sono soggetti alla prescrizione quinquennale (art. 2948 n.4 c.c.); pertanto, per imposte locali riferite a singoli anni, verificare sempre la decorrenza dei termini quinquennali.
- La prova della preventiva notifica degli atti impositivi e/o di atti interruttivi del termine prescrizionale grava sull'ente impositore: se tale prova non viene fornita, la pretesa può essere dichiarata estinta per prescrizione/decadenza.
- L'agente della riscossione (concessionario) risponde dei vizi propri della cartella esattoriale, ma non è titolato a dimostrare l'esistenza del tributo o la regolarità degli atti presupposti: le contestazioni sulla fase antecedente alla consegna del ruolo devono essere rivolte contro l'ente impositore, che deve esibire le relate/attestazioni di notifica.
- In giudizio, la produzione integrale delle relate di notifica degli avvisi di accertamento e degli atti interruttivi è cruciale per opporsi con successo alle eccezioni di prescrizione; l'assenza di tali documenti favorisce l'accoglimento del ricorso.
- Anche se il contribuente invoca principi come il legittimo affidamento, se la questione principale è la prescrizione e questa è accertata per mancata prova di notifiche/interruzioni, il giudice annullerà la cartella senza entrare nel merito di altri motivi.
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