Sentenza del 28/06/2023 n. 74 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di La Spezia
Imposta di registro - ordinanza di assegnazione - art. 553 c.p.c. - imposta proporzionale - applicabilità - base imponibile - valore delle somme assegnate
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato accolto. L'imposta è stata determinata in €200,00 (applicazione della misura fissa minima), e le spese di giudizio sono state compensate.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di liquidazione per l'imposta di registro applicata in misura proporzionale allo 0,50% sul credito per cui si procede. La Corte ha aderito all'orientamento della Cass. n. 7306/2021 secondo cui l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. ha effetto traslativo della titolarità del credito e va assoggettata ad autonoma tassazione come provvedimento avente effetti traslativi ai sensi della Tariffa (art. 8, lett. a) DPR 131/1986), con applicazione della misura proporzionale prevista per la cessione del credito. Tuttavia, la base imponibile non è il credito originario per la procedura esecutiva ma il valore delle somme effettivamente assegnate (art. 49 DPR 131/1986). Nel caso di specie le somme assegnate ammontavano a complessivi €699,84; la misura proporzionale dello 0,50% avrebbe prodotto un'imposta inferiore al minimo previsto, per cui si applica l'importo fisso minimo.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131/1986, Tariffa, art. 8, lett. a)
L'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. rientra tra i provvedimenti aventi effetti traslativi e va ricondotta alla fattispecie di cui alla lett. a) (atti recanti trasferimento o costituzione di diritti) con conseguente applicazione della misura prevista per l'atto corrispondente (qui: cessione del credito).
D.P.R. n. 131/1986, art. 49
Per i crediti la base imponibile è costituita dal loro importo; nelle assegnazioni ex art. 553 c.p.c. la base imponibile è quindi il valore delle somme effettivamente assegnate e non il credito per cui si procede in esecuzione.
D.P.R. n. 131/1986, art. 41, comma 2
Il comma dispone il divieto che l'ammontare dell'imposta principale sia inferiore alla misura fissa indicata nell'art. 11: conseguentemente, se la proporzionale calcolata sulla base imponibile è inferiore alla misura fissa, si applica quest'ultima.
Tariffa, Parte I, art. 11 (misura fissa)
Stabilisce la misura fissa minima che trova applicazione qualora la tassazione proporzionale dia un importo inferiore al minimo legale.
Cass. civ., sent. n. 7306/2021
Giurisprudenza di riferimento che ha affermato il principio dell'autonoma tassazione dell'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. come provvedimento traslativo soggetto a imposta proporzionale (ricondotto alla tariffa per cessione del credito).
Massime di principio
- L'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. è da considerarsi atto traslativo e può essere assoggettata ad autonoma imposta di registro, indipendentemente dal titolo iniziale della procedura esecutiva.
- La misura d'imposta va individuata riconducendo l'ordinanza alla voce della Tariffa applicabile agli atti traslativi (art. 8, lett. a): nella prassi corrente si applica la misura proporzionale prevista per la cessione del credito (0,50%, salvo diversa disposizione).
- La base imponibile, per le assegnazioni di somme, è il valore delle somme effettivamente assegnate (art. 49 DPR 131/1986) e non l'intero credito vantato nel procedimento esecutivo.
- Se la tassazione proporzionale calcolata sulla base imponibile risultasse inferiore alla misura fissa prevista dalla Tariffa, occorre applicare il minimo fisso (art. 41 c.2 e art. 11 della Tariffa).
- In contestazioni simili verificare sempre: quali somme risultano effettivamente assegnate dall'ordinanza; se l'Ufficio ha considerato erroneamente il valore del credito originario; e la corretta applicazione del minimo fisso.
- La giurisprudenza (in particolare Cass. 7306/2021) rappresenta orientamento consolidato utile per opporre eventuali avvisi di liquidazione basati su diversa misura o diversa base imponibile.
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