Sentenza del 28/06/2023 n. 170 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società è stata destinataria (28/8/2017) di un avviso di pagamento per omessi versamenti dell'accisa relativi ai mesi di aprile e maggio 2017 e di un atto sanzionatorio ai sensi dell'art. 17 d.lgs. n. 472/1997 per euro 54.165,94 (30% dell'accisa non versata). La ricorrente ha dedotto di aver presentato domanda di concordato preventivo il 3/4/2017, accolta l'11/4/2017, e che gli omessi pagamenti erano riconducibili agli effetti della procedura concordataria (impossibilità oggettiva di effettuare pagamenti ante-concordato per rischio di preferenze), non essendovi dolo o colpa. L'Ufficio ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità del ricorso per vizio nella costituzione in giudizio (prima notifica via servizio postale e costituzione telematica tramite SIGIT/PEC) e, nel merito, ha sostenuto la legittimità dell'atto sanzionatorio rilevando che gli omessi versamenti erano anteriori alla domanda di concordato e che la normativa concorsuale non impedisce in via assoluta l'irrogazione della sanzione amministrativa.
La decisione
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado: il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancata valida costituzione in giudizio. La Corte ha ritenuto che, essendo il giudizio stato introdotto validamente tramite notifica a mezzo servizio postale, la costituzione doveva avvenire in forma cartacea mediante deposito dell'originale presso la Commissione ai sensi dell'art. 22 d.lgs. n. 546/92; la successiva notifica via PEC e la costituzione telematica sono risultate inopportune e insufficienti a sanare la posizione. Sul merito la Corte ha confermato che l'Ufficio poteva legittimamente irrogare la sanzione (atto non esecutivo) e ha ritenuto sussistente la colpa per omissione, essendo i mancati versamenti anteriori alla domanda di concordato. L'appellante è stata condannata alla rifusione delle spese e alle spese del grado pari a euro 3.500.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'irrogazione di sanzioni amministrative tributarie; la Corte ha ritenuto legittimo l'atto sanzionatorio anche in presenza di procedura concordataria, poiché lo stesso non costituisce atto esecutivo immediato e può essere utilizzato come titolo ai fini della ripartizione dopo omologa.
Regola le modalità di costituzione in giudizio davanti alle Commissioni tributarie. La Corte ha interpretato che, se il giudizio è stato introdotto tramite notifica cartacea (servizio postale), la costituzione deve avvenire mediante deposito cartaceo dell'originale presso la Commissione; la costituzione telematica non è valida se è stata la notifica iniziale a essere cartacea.
Disciplina la notificazione del ricorso a mezzo servizio postale; applicata per ricostruire la regolarità della prima notificazione effettuata dalla ricorrente.
art. 16‑bis d.lgs. n. 546/1992
Riguarda la notificazione mediante posta elettronica certificata (PEC). La Corte ha evidenziato che la notifica via PEC e la correlata costituzione telematica sono regolari solo se la prima notificazione è stata eseguita via PEC; non possono sostituire la costituzione cartacea quando la notifica iniziale è stata cartacea.
decreto ministeriale n. 163/2013 (art. 10 e sistema SIGIT)
Prevvede il sistema telematico per la costituzione in giudizio (SIGIT) in caso di notifiche telematiche. La decisione distingue tra i casi: se la notifica è telematica, la costituzione tramite SIGIT è obbligatoria; se la notifica è cartacea, la costituzione deve essere cartacea.
artt. 161, 167 e 168 legge fallimentare
Norme che disciplinano gli effetti della procedura concorsuale (concordato): sospendono o regolano i pagamenti e tutelano la par condicio dei creditori. La ricorrente ha invocato queste norme per sostenere l'impossibilità di effettuare pagamenti ante-concordato; la Corte ha però ritenuto che tali norme non impediscono in via assoluta l'irrogazione di sanzioni o l'esercizio dell'azione accertativa da parte dei creditori.
Ordinanza Corte di Cassazione n. 20543/2017
Giurisprudenza citata dalla prima Corte per affermare che, se la prima notificazione è validamente eseguita, le notificazioni successive restano superflue. La Corte territoriale ha applicato questo principio per escludere la necessità e la validità della successiva notifica via PEC.
Massime di principio
- Se il ricorso è introdotto tramite notifica cartacea (servizio postale), la costituzione in giudizio deve avvenire in forma cartacea (deposito dell'originale) ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 546/92; una successiva costituzione telematica non sana l'irregolarità.
- La notifica via PEC e la costituzione telematica sono valide e obbligatorie solo se la notifica iniziale è stata eseguita per via telematica; occorre mantenere coerenza tra il mezzo di notificazione iniziale e la modalità di costituzione.
- La mera ammissione alla procedura concordataria non determina automaticamente l'esenzione dalle sanzioni tributarie: il contribuente deve dimostrare l'assenza di dolo o colpa e l'impossibilità oggettiva di adempiere prima della scadenza.
- Gli effetti della normativa concorsuale (divieto di pagamenti per evitare preferenze, par condicio) limitano la capacità di disporre pagamenti ante-concordato, ma non impediscono in assoluto che gli enti creditori irroghino sanzioni o agiscano per l'accertamento dei crediti.
- Per difendersi efficacemente in situazioni analoghe è essenziale rispettare rigorosamente le regole processuali (modalità di notifica e costituzione), documentare tempestivamente lo stato patrimoniale e le ragioni oggettive dell'impossibilità di pagamento e produrre prove concrete sull'assenza di colpa o dolo.
- Se la notifica iniziale è valida e produce effetti, le notifiche ripetute possono risultare inutili e, se mal coordinate, pregiudicare la costituzione in giudizio; quando si opta per la notifica telematica, va usato il sistema previsto (SIGIT) e viceversa.
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