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Sentenza

Sentenza del 28/06/2023 n. 171 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha impugnato la decisione della Commissione tributaria provinciale di Trieste che aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo relativo ad alcuni estratti di ruolo. La CTP aveva ritenuto che gli estratti di ruolo siano atti interni dell'Amministrazione non autonomamente impugnabili e quindi il ricorso era inammissibile. L'appello però è stato limitato a censurare le argomentazioni di merito della sentenza appellata, senza contestare la pronuncia di inammissibilità che costituiva la reale ratio decidendi.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile l'appello perché l'appellante ha impugnato solo le argomentazioni di merito e non la dichiarazione di inammissibilità, ossia la vera ragione della decisione di primo grado. La Corte ha ritenuto che, una volta che il giudice di primo grado si è spogliato della potestas iudicandi dichiarando l'inammissibilità, le eventuali considerazioni 'ad abundantiam' sul merito sono prive di efficacia e non danno interesse impugnatorio. Perciò l'appello è stato dichiarato inammissibile e l'appellante è stato condannato al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 3.000.

Norme richiamate

  • Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 30393 del 19/12/2017

    Principio secondo cui se il giudice dichiara inammissibile una domanda ma esamina comunque il merito, le argomentazioni di merito svolte sono considerate ad abundantiam e ininfluenti ai fini decisori; l'appello deve quindi essere rivolto alla dichiarazione di inammissibilità.

  • Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 27388 del 19/09/2022

    Conferma del principio che, quando il giudice si è dichiarato incompetente o ha dichiarato inammissibile una domanda spogliandosi della potestas iudicandi, le valutazioni sul merito sono prive di effetti giuridici e l'interesse ad impugnare riguarda soltanto la dichiarazione d'inammissibilità.

  • Principio amministrativo sul 'estratto di ruolo'

    L'estratto di ruolo è ritenuto atto interno dell'Amministrazione e non è autonomamente impugnabile: la contestazione deve dunque essere proposta contro l'atto che legittima l'iscrizione a ruolo o contro l'atto impositivo originario, secondo le regole di impugnazione previste.

Massime di principio

  • Se il giudice di primo grado dichiara l'inammissibilità di una domanda, l'appello deve contestare esplicitamente tale dichiarazione: impugnare soltanto le argomentazioni di merito è spesso privo di interesse e rende l'appello inammissibile.
  • Gli 'estratti di ruolo' sono atti interni non autonomamente impugnabili: per tutelarsi occorre impugnare l'atto impositivo originario o seguire le specifiche vie di impugnazione previste per le iscrizioni a ruolo.
  • Se il primo giudice esamina il merito 'ad abundantiam', tali considerazioni non modificano la ratio decidendi; le parti devono focalizzarsi sulla vera causa della decisione (es. inammissibilità) quando propongono gravame.
  • Per evitare la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione è essenziale formulare l'appello in modo completo fin dall'inizio, censurando espressamente sia la pronuncia di inammissibilità che le eventuali argomentazioni di merito che si intendono contestare.
  • Le spese del grado seguono la soccombenza: un appello dichiarato inammissibile può comportare condanna al pagamento delle spese e dei relativi importi fissati dal giudice.

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