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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05531/2024 del 01/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dall'azione di responsabilità promossa dal commissario liquidatore della cassa rurale in liquidazione coatta amministrativa e dalla banca cessionaria dell'azienda bancaria contro alcuni ex amministratori e dirigenti, per ottenere il risarcimento del danno derivante da mala gestio e omesso controllo sui fatti dei dirigenti, in particolare per concessione imprudente del credito a soggetti del territorio. La Corte d'appello di Palermo aveva confermato la condanna solidale di alcuni convenuti e il rigetto della domanda verso altri per difetto di prova della responsabilità individuale. In cassazione, un ricorrente ha dedotto: mancata integrazione del contraddittorio per le vicende societarie della banca cessionaria e successiva incorporazione; nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza; omessa pronuncia sulla censura relativa a presunte violazioni processuali nell'istruttoria; difetto di legittimazione attiva della cessionaria e mancata declaratoria di contumacia del commissario liquidatore; insussistenza della responsabilità personale, del nesso causale e del danno; effetti di transazioni intervenute con alcuni convenuti che avrebbero dovuto ridurre il debito ex art. 1304 c.c.; impugnazione del capo spese. L'altro ricorrente ha proposto cinque motivi sostanzialmente diretti a contestare, in modo ampio e confuso, la ricostruzione dei fatti e la propria estraneità alla mala gestio, oltre a criticare la statuizione sulle spese. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi per difetto di specificità, per riproposizione di questioni di merito, per mancanza di autosufficienza, per inammissibilità del vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. in presenza di doppia conforme, e per corretta applicazione dei principi sulla estromissione del dante causa a titolo particolare, sulla sufficienza dell'atto di citazione e sulla possibilità per il giudice di richiedere chiarimenti alle parti e disporre accertamenti tecnici sui fatti. È stata inoltre esclusa l'incidenza delle transazioni sui debiti degli altri condebitori, perché riguardanti soggetti ormai non più legati dal vincolo di solidarietà, e la censura sulle spese è stata reputata generica.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell'ex amministratore che aveva articolato otto motivi, ritenendo infondati o inammissibili i vari profili dedotti; ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'altro ex amministratore, perché i motivi erano redatti in modo non conforme ai requisiti di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione. Sono state confermate le statuizioni di merito della Corte d'appello di Palermo, comprese la condanna risarcitoria nei confronti degli amministratori ritenuti responsabili e la regolazione delle spese di lite. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico di entrambi i ricorrenti in favore della controricorrente costituita.

Norme richiamate

  • art. 2504-bis c.c.

    Rilevante per le vicende di fusione e successione societaria della banca incorporante; la Corte lo richiama nel contesto dell'estromissione del dante causa a titolo particolare e della successione nei rapporti processuali.

  • art. 102 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di integrità del contraddittorio; la Corte esclude la necessità di permanenza in giudizio del dante causa a titolo particolare quando ne ricorrano i presupposti di estromissione tacita.

  • art. 111 c.p.c.

    Consente la prosecuzione del processo nei confronti o ad opera del successore a titolo particolare e, secondo la Corte, può implicare l'estromissione tacita del dante causa in presenza di disinteresse sostanziale delle parti e assenza di un interesse meritevole a mantenerlo in causa.

  • art. 354 c.p.c.

    È evocato dal ricorrente a sostegno della pretesa nullità per mancata integrazione del contraddittorio; la Corte non ravvisa il vizio.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato in relazione alla dedotta nullità dell'atto di citazione; la Corte rileva che il diritto di difesa non è stato vulnerato perché l'atto consentiva la compiuta difesa dei convenuti.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in tema di giusto processo; la Corte non ravvisa violazioni.

  • art. 164 c.p.c.

    Evocato per la pretesa nullità della citazione per indeterminatezza; la Corte afferma che l'atto conteneva un nucleo sufficiente di fatti e thema decidendum.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte afferma che il vizio di omessa pronuncia non è configurabile sulle questioni processuali, e comunque la motivazione della sentenza d'appello mostrava di avere esaminato la censura.

  • art. 189 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel contesto della pretesa carenza di legittimazione e della gestione della fase finale del giudizio di primo grado; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 290 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel medesimo contesto processuale; non è ritenuto decisivo ai fini del vizio denunciato.

  • art. 303 c.p.c.

    Evocato per sostenere irregolarità a seguito dell'interruzione del processo; la Corte non ravvisa nullità.

  • art. 125 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nella censura sulla prosecuzione del giudizio dopo l'interruzione; non conduce all'accoglimento.

  • art. 72 t.u.b.

    Richiamato dal ricorrente nel tentativo di contestare la legittimazione attiva; la Corte non accoglie la doglianza.

  • art. 84 t.u.b.

    La Corte lo richiama per osservare che l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità era stato autorizzato dalla Banca d'Italia.

  • art. 2392 c.c.

    Evocato per contestare la responsabilità degli amministratori privi di specifiche competenze; la Corte non entra nel merito della censura perché la ritiene volta a ottenere una rivalutazione dei fatti.

  • art. 1298 c.c.

    Richiamato insieme agli artt. 1299 e 1304 c.c. nella tesi sull'effetto delle transazioni con alcuni condebitori; la Corte dichiara inammissibile il motivo per genericità.

  • art. 1299 c.c.

    Richiamato nella censura sugli effetti delle transazioni e sul regresso tra condebitori; la Corte non accoglie la tesi.

  • art. 1304 c.c.

    La Corte afferma che la transazione conclusa con alcuni convenuti non è proficua per il condebitore non transigente quando i debitori non sono più legati dal vincolo di solidarietà.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte ribadisce che il ricorso per cassazione deve contenere censure riconducibili a uno specifico vizio e non meri “non motivi” o riproposizioni del merito.

  • art. 366 c.p.c.

    Richiamato per affermare l'inammissibilità dei motivi non specifici, non autosufficienti o privi di adeguata critica della decisione impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte ne dichiara l'inammissibilità per la presenza della doppia conforme e perché le censure tendevano a una rivalutazione del fatto.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nella censura sulle spese di lite; la Corte la reputa generica e non decisiva.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato nella censura sulla compensazione delle spese; la Corte non accoglie il motivo.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato nella doglianza sulle spese; la Corte non ravvisa vizi.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso deve essere specifico, autosufficiente e deve confutare puntualmente la ratio decidendi della sentenza impugnata; la riproposizione generica di atti, tesi e questioni di merito integra inammissibilità.
  • Il vizio di omessa pronuncia non è configurabile, di regola, rispetto alle questioni processuali; quando la sentenza d'appello dimostri di avere comunque preso posizione sulla doglianza, la censura è infondata.
  • In presenza di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il successore può stare in giudizio e, se le parti non hanno interesse alla permanenza del dante causa, può operare la tacita estromissione di quest'ultimo; l'interesse a mantenerlo in causa deve essere concreto e meritevole di tutela.
  • Ai fini della validità dell'atto di citazione è sufficiente che esso contenga un nucleo di fatti idoneo a individuare il thema decidendum e a consentire una difesa compiuta al convenuto; non occorre un'esposizione analitica di ogni dettaglio della pretesa.
  • La censura che mira a ottenere una rivalutazione del fatto, della responsabilità individuale, del nesso causale o del danno è inammissibile in cassazione quando si risolve in una diversa lettura delle prove e degli accertamenti di merito.
  • Il giudice può richiedere chiarimenti alle parti e disporre accertamenti tecnici sui fatti senza violare il principio dispositivo o il contraddittorio, purché non attribuisca al consulente la soluzione di questioni giuridiche.
  • La transazione con alcuni condebitori non si estende automaticamente agli altri quando il vincolo di solidarietà sia venuto meno o quando l'accordo non riguardi l'intero debito in modo inequivoco; in ogni caso, il ricorrente deve allegare in modo autosufficiente il contenuto dell'accordo e il suo ambito soggettivo.
  • La critica alla regolazione delle spese di lite è inammissibile se è generica e non misura la censura sui parametri concretamente utilizzati dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriImpugnazioniProveObbligazioni solidali
RamiSocietarioProcesso civileObbligazioni
SottomaterieResponsabilità degli amministratoriRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessarioBuona fede e correttezza

Testo integrale

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