Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 12196/2025 del 27/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato gli effetti della sentenza di appello che aveva già confermato la condanna dell'imputato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la condanna per furto aggravato e detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio di lieve entità. L'unico motivo dedotto censurava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo in sostanza che la motivazione del giudice di merito fosse carente o non corretta nella valutazione degli elementi favorevoli. La Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza non consentita in sede di legittimità e comunque manifestamente infondata, osservando che il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da motivazione priva di evidenti illogicità.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Norma richiamata come base del reato patrimoniale contestato, in concorso con l'aggravante di cui all'art. 625 c.p. e con l'aggravante comune di cui all'art. 61 n. 5 c.p.

  • art. 625, comma 1, n. 5, c.p.

    Richiamato come aggravante del furto contestato.

  • art. 61 n. 5 c.p.

    Richiamato come aggravante comune contestata in relazione al furto.

  • art. 73, comma 5, DPR 309/1990

    Norma richiamata come fattispecie autonoma di detenzione/cessione di stupefacenti di lieve entità contestata all'imputato.

Massime di principio

  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo entro limiti ristretti: non basta opporre una diversa lettura del merito, occorrendo evidenziare vizi logici o giuridici della motivazione.
  • Ai fini della legittimità del diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli prospettati dalle parti, essendo sufficiente che richiami quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
  • Una motivazione che dia conto degli elementi ritenuti significativi e non presenti evidenti illogicità è idonea a sostenere il diniego delle attenuanti generiche in sede di merito e non consente di ottenere l'annullamento in cassazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente sopporta le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, nei limiti stabiliti dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieFurtoSpaccioImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.