Cassazione Penale, Ordinanza n. 12196/2025 del 27/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato gli effetti della sentenza di appello che aveva già confermato la condanna dell'imputato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la condanna per furto aggravato e detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio di lieve entità. L'unico motivo dedotto censurava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo in sostanza che la motivazione del giudice di merito fosse carente o non corretta nella valutazione degli elementi favorevoli. La Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza non consentita in sede di legittimità e comunque manifestamente infondata, osservando che il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da motivazione priva di evidenti illogicità.
Norme richiamate
Norma richiamata come base del reato patrimoniale contestato, in concorso con l'aggravante di cui all'art. 625 c.p. e con l'aggravante comune di cui all'art. 61 n. 5 c.p.
Richiamato come aggravante del furto contestato.
Richiamato come aggravante comune contestata in relazione al furto.
art. 73, comma 5, DPR 309/1990
Norma richiamata come fattispecie autonoma di detenzione/cessione di stupefacenti di lieve entità contestata all'imputato.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo entro limiti ristretti: non basta opporre una diversa lettura del merito, occorrendo evidenziare vizi logici o giuridici della motivazione.
- Ai fini della legittimità del diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli prospettati dalle parti, essendo sufficiente che richiami quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
- Una motivazione che dia conto degli elementi ritenuti significativi e non presenti evidenti illogicità è idonea a sostenere il diniego delle attenuanti generiche in sede di merito e non consente di ottenere l'annullamento in cassazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente sopporta le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, nei limiti stabiliti dalla Corte.
Come è indicizzato
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