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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12174/2025 del 27/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per furto aggravato in concorso, escludendo la recidiva reiterata e rideterminando la pena. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale non avrebbe dato risposta alle specifiche doglianze difensive formulate in appello; la censura mirava però, nella sostanza, a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio. Con il secondo motivo ha contestato la valutazione delle tracce biologiche ritenute compatibili con il suo profilo genetico, sostenendo l'inaffidabilità della prova, ma in modo ritenuto generico e reiterativo rispetto a questioni già esaminate dai giudici di merito. La parte civile ha depositato memoria chiedendo l'inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché costruito come censura di merito e, comunque, manifestamente infondato, poiché la sentenza impugnata aveva adeguatamente risposto a tutti i motivi di appello. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché generico e ripetitivo di doglianze già valutate e disattese dalla Corte di appello, la quale aveva espresso una motivazione logica e coerente sulla genuinità della prova biologica e sull'assenza di una plausibile spiegazione alternativa offerta dall'imputato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata invece respinta la richiesta della parte civile di rifusione delle spese nel giudizio di legittimità, perché la memoria non aveva apportato uno specifico contributo alla decisione.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716

    La mera richiesta di inammissibilità o rigetto del ricorso, senza specifico contrasto dei motivi di impugnazione, non giustifica la liquidazione delle spese in favore della parte civile.

  • Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino

    La memoria della parte civile che non apporti un contributo specifico alla decisione non consente la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in suo favore.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto l'apparente deduzione del vizio di motivazione, mirino a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio o una diversa lettura dei fatti già apprezzati dai giudici di merito.
  • Il vizio di motivazione è inammissibile quando la sentenza impugnata abbia effettivamente esaminato e risposto ai motivi di appello, senza omissioni rilevanti o aporie logiche percepibili dal testo della decisione.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riproporre, in modo generico, questioni già vagliate e disattese in appello, senza indicare specifici errori logici o giuridici della motivazione.
  • La contestazione della prova biologica deve confrontarsi con la motivazione del giudice di merito e, in assenza di una plausibile spiegazione alternativa e di concreti elementi di inattendibilità, non può essere accolta in cassazione come mero dissenso valutativo.
  • La parte civile ottiene la rifusione delle spese nel giudizio di cassazione solo se il proprio intervento processuale apporta un contributo specifico e concreto alla decisione; una memoria meramente adesiva non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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