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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12169/2025 del 27/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la decisione di primo grado. Dalla motivazione emerge che la contestazione riguardava un soggetto che aveva accettato scientemente, per proprio tornaconto, di rivestire il ruolo formale di titolare di una S.r.l., pur senza svolgere di fatto l'attività di amministratore. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità e sulla sussistenza del dolo generico, lamentando che la sentenza non avrebbe valutato le scriminanti. Con il secondo, terzo e quarto motivo ha censurato la valutazione dell'esame dell'imputato e del teste Esposito, l'asserita intervenuta prescrizione e l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato e gli altri inammissibili perché ripetitivi, già esaminati e disattesi dal giudice di merito, e comunque generici.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il vizio di motivazione prospettato sul dolo generico e sulle scriminanti non emergeva dal provvedimento impugnato, poiché la Corte territoriale aveva spiegato che l'imputato aveva consapevolmente accettato di assumere il ruolo formale di titolare della società per proprio vantaggio. Gli altri motivi sono stati ritenuti inammissibili per genericità e perché meramente riproduttivi di questioni già valutate e respinte in appello. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma prevista a favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che deduca un vizio di motivazione non riscontrabile nel testo della sentenza impugnata, quando la Corte territoriale abbia invece dato conto, con argomentazione logica e specifica, degli elementi posti a base dell'affermazione di responsabilità.
  • La mera allegazione di non aver svolto in concreto funzioni gestorie non esclude, di per sé, la responsabilità quando risulti che il soggetto abbia consapevolmente accettato di assumere il ruolo formale di titolare o amministratore per ottenere un proprio vantaggio.
  • Sono inammissibili i motivi di ricorso generici o riproduttivi di censure già formulate e disattese nei gradi di merito, specie quando non si confrontino con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La deduzione dell'intervenuta prescrizione deve confrontarsi con la ricostruzione del giudice di merito e non può tradursi in una mera contestazione apodittica dell'esito decisorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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