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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12171/2025 del 27/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per violenza privata, danneggiamento e minaccia. Con i primi due motivi ha dedotto difetto di motivazione sulla ritenuta attendibilità della persona offesa, lamentando che le sue dichiarazioni dibattimentali sarebbero state difformi da quelle rese nelle indagini preliminari. Con il terzo motivo ha contestato la valutazione di credibilità della persona offesa, ritenendo illogico il richiamo al fatto che non avesse avanzato pretese risarcitorie. Con il quarto e quinto motivo ha censurato l'omessa valutazione dell'insussistenza dell'elemento soggettivo dei reati. Con il sesto e settimo motivo ha denunciato violazione delle norme processuali in tema di inutilizzabilità, sostenendo che il giudizio di responsabilità per il danneggiamento fosse stato fondato solo su un fascicolo fotografico della polizia giudiziaria acquisito illegittimamente. Con l'ottavo e nono motivo ha lamentato carenza di motivazione sulla capacità probatoria di tale fascicolo e sull'omessa considerazione delle difese circa l'inverosimiglianza della ricostruzione della persona offesa. Con il decimo e undicesimo motivo ha infine censurato la mancata risposta alle doglianze sulla effettiva capacità intimidatoria della minaccia.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi relativi all'attendibilità della persona offesa, osservando che le dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, possono essere poste da sole a fondamento della condanna, purché sia adeguatamente motivata la loro credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca. Ha poi ritenuto non consentite in sede di legittimità le censure che miravano a una diversa ricostruzione dei fatti e a una rivalutazione del materiale probatorio. Ha inoltre escluso la fondatezza delle doglianze sul danneggiamento e sulla minaccia, richiamando il principio per cui non è necessaria l'esplicita confutazione di ogni singola deduzione difensiva quando la motivazione complessiva le disattenda implicitamente. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il vizio di motivazione deducibile in cassazione è solo quello che emerge dal contrasto logico della sentenza con massime di esperienza o con altre affermazioni del provvedimento; non consente una rivalutazione del merito.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, possono da sole fondare l'affermazione di responsabilità penale, senza riscontri esterni, purché il giudice valuti e motivi in modo specifico la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca del narrato.
  • La valutazione di attendibilità della persona offesa deve essere più rigorosa rispetto a quella di un testimone ordinario, ma resta affidata al giudice di merito se sorretta da motivazione non illogica.
  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che mirino solo a ottenere una diversa lettura delle prove o una nuova ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
  • Non è necessaria una confutazione espressa di ogni singola deduzione difensiva se la motivazione complessiva della sentenza la disattende in modo implicito e non lascia spazio a una valida alternativa ricostruttiva.

Come è indicizzato

MaterieViolenza privataMinacceDanneggiamentoImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della provaInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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