Cassazione Penale, Ordinanza n. 12167/2025 del 27/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la precedente declaratoria di inammissibilità dell'appello. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva dichiarato inammissibile il suo appello. Con l'unico motivo ha denunciato inosservanza della legge penale, sostenendo che la decisione di inammissibilità sarebbe stata adottata facendo applicazione di principi e di una modifica normativa intervenuti successivamente alla redazione dell'atto di impugnazione, in violazione del principio del tempus regit actum. Ha insistito poi, con memoria successiva, per l'accoglimento del ricorso. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la novella all'art. 581 c.p.p. introdotta dalla legge n. 103 del 2017 non ha innovato in senso sostanziale, ma ha recepito un principio già consolidato, secondo cui l'appello deve essere specifico a pena di inammissibilità.
Norme richiamate
specificità dei motivi di impugnazione
La modifica legislativa del 2017 ha recepito un principio già vigente: l'appello privo di specificità è inammissibile; la declaratoria di inammissibilità resa prima della novella non viola il principio del tempus regit actum.
La riforma non viene letta come innovativa sul piano sostanziale, ma come recepimento di un orientamento giurisprudenziale già consolidato in tema di specificità dei motivi di appello.
Massime di principio
- In tema di impugnazioni, l'appello è inammissibile quando i motivi non sono specifici, poiché la specificità costituisce requisito richiesto a pena di inammissibilità.
- La declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità, emessa prima della riforma dell'art. 581 c.p.p., non contrasta con il principio del tempus regit actum se la riforma ha solo positivizzato un criterio già elaborato dalla giurisprudenza.
- Quando il ricorso per cassazione si fonda su un'interpretazione della norma manifestamente incompatibile con il dato normativo e con il consolidato orientamento di legittimità, il ricorso è dichiarato inammissibile.
Come è indicizzato
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