Cassazione Civile, Ordinanza n. 34636/2022 del 24/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato un avviso di accertamento per IVA, IRPEF e IRAP relativo all'anno d'imposta 2005. Il contribuente aveva ottenuto l'accoglimento del ricorso in primo grado. In appello, però, la Commissione tributaria regionale della Calabria aveva dichiarato l'impugnazione dell'Ufficio inammissibile per tardività, ritenendo non dimostrato il tempestivo deposito dell'atto presso l'ufficio postale. L'Agenzia ricorreva per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 53, comma 2, D.Lgs. 546/1992, in combinato disposto con l'art. 22 del medesimo decreto e con l'art. 156 c.p.c., sostenendo che la distinta delle Poste e la documentazione prodotta erano idonee a provare la tempestiva spedizione dell'appello. In particolare, deduceva che la CTR aveva erroneamente considerato insufficiente un elenco raccomandate recante codice a barre e timbro postale, pur attestante la consegna all'ufficio postale entro il termine.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente fondato il motivo. Ha affermato che, nel processo tributario, per la notificazione a mezzo posta dell'appello, la data di presentazione delle raccomandate risultante dalla copia dell'elenco delle raccomandate consegnate alle Poste, se munita di codice a barre identificativo e timbro postale, è certa e validamente attestata. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
violazione e falsa applicazione
La censura è stata veicolata come nullità della decisione per errori di diritto/processuali
art. 53, comma 2, D.Lgs. 546/1992
Regola la notificazione dell'appello nel processo tributario, richiamando le modalità di deposito/spedizione dell'atto
Richiamato in combinato disposto come norma di riferimento sulle modalità processuali nel rito tributario
Richiamato per il principio di conservazione degli atti processuali e la sanatoria delle nullità ove non sia escluso il raggiungimento dello scopo
art. 20, comma 2, D.Lgs. 546/1992
Indicata come disposizione richiamata per le modalità di notificazione a mezzo posta dell'appello nel rito tributario
Procedura camerale sulla proposta del relatore
art. 189 del 2000
Richiamata quale precedente della Corte costituzionale sul processo tributario e sulla nozione ristretta delle inammissibilità processuali
art. 520 del 2002
Richiamata quale precedente della Corte costituzionale sul processo tributario e sulla nozione ristretta delle inammissibilità processuali
Massime di principio
- Nel processo tributario, ai fini della tempestività dell'appello notificato a mezzo posta, è idonea a provare la data di consegna all'ufficio postale la copia dell'elenco delle raccomandate spedite, quando rechi il codice identificativo e il timbro postale.
- La prova della tempestiva spedizione non richiede necessariamente la sottoscrizione del referente postale se la documentazione prodotta consente di attestare con certezza la presentazione dell'atto all'ufficio postale.
- Le norme sulle inammissibilità processuali nel rito tributario devono essere interpretate in senso restrittivo e costituzionalmente orientato, evitando formalismi eccessivi quando lo scopo dell'atto risulti raggiunto.
- La valutazione della tempestività dell'impugnazione non può ignorare la documentazione postale equipollente che, secondo prassi notoria, consente di verificare la data di invio dell'atto.
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