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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26393/2026 del 14/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il procedimento riguarda il sequestro preventivo delle quote sociali di una società a responsabilità limitata, disposto d’urgenza dal pubblico ministero e poi convalidato dal giudice per le indagini preliminari, quindi confermato in sede di riesame dal Tribunale di Napoli. Secondo l’ipotesi accusatoria richiamata nell’ordinanza, le quote sarebbero di derivazione illecita e suscettibili di confisca quale prodotto o profitto del reato di riciclaggio/reimpiego contestato a un indagato (capo 26). La società proprietaria del bene sequestrato ha proposto ricorso per cassazione deducendo plurime violazioni di legge e vizi di motivazione: ha contestato innanzitutto la qualificazione giuridica della misura, sostenendo che il sequestro fosse stato in sostanza disposto in funzione della futura confisca diretta e non come misura impeditiva; ha poi negato che le quote potessero essere considerate prodotto o profitto del reato, evidenziando che erano state costituite e assegnate anteriormente ai fatti contestati e che non vi sarebbe alcun nesso pertinenziale diretto con il reato presupposto; ha inoltre dedotto che le quote appartenevano formalmente a terzi non indagati e non qualificati come prestanome, senza motivazione sull’interposizione fittizia e sulla disponibilità effettiva in capo all’indagato; ha censurato la motivazione sul periculum in mora, ritenendola incentrata su un pericolo impeditivo generico e non sulla specifica necessità di anticipare l’effetto ablativo della confisca; ha infine lamentato l’omesso esame della relazione tecnico-contabile di parte e delle deduzioni difensive, nonché l’erronea motivazione per relationem del decreto genetico. Con memoria successiva ha sviluppato ulteriormente i medesimi profili, insistendo su indeterminatezza del titolo cautelare, mancanza di prova dell’interposizione fittizia, insussistenza del periculum e difetto di proporzionalità della misura.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto assorbente e preliminare il rilievo che la società ricorrente non aveva indicato un proprio interesse giuridicamente qualificato a dolersi del sequestro di quote di proprietà di singoli soci: legittimati a impugnare sarebbero stati, semmai, i titolari formali delle quote, in quanto terzi non indagati. La Corte ha inoltre osservato che la difesa aveva affermato la sopravvenuta fallibilità della società, circostanza che avrebbe potuto incidere sulla legittimazione del legale rappresentante pro-tempore, senza tuttavia chiarire né documentare quale ruolo egli rivestisse nell’ambito di un’eventuale procedura concorsuale. In conseguenza dell’inammissibilità, la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 c.p.p. L’esame dei motivi di merito è stato quindi precluso.

Norme richiamate

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso proposto da un soggetto che non dimostri un interesse proprio e attuale a impugnare il sequestro di beni formalmente appartenenti a terzi; la legittimazione spetta, in linea di principio, al titolare del bene sequestrato.
  • Nel caso di sequestro di quote sociali intestate a soggetti terzi, la società non è automaticamente legittimata a dolersi della misura per il solo fatto di esserne il veicolo societario o di avere un legale rappresentante coinvolto nel procedimento.
  • Quando l’inammissibilità del ricorso dipende da una carenza originaria di legittimazione o di interesse, la Corte di cassazione non esamina i motivi di merito relativi al fumus, al periculum, alla qualificazione giuridica della misura o alla proporzionalità.
  • Ai fini della valida impugnazione, chi agisce deve chiarire e documentare la propria posizione processuale concreta, specialmente se sopravvengono fatti che incidono sulla capacità di stare in giudizio o sulla rappresentanza dell’ente.
  • Le censure sulla natura del sequestro, sul nesso di pertinenzialità, sull’interposizione fittizia e sul periculum restano assorbite se il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione o di interesse ad agire.

Come è indicizzato

MaterieSequestro preventivoImpugnazioniTraffico di influenze illeciteRiciclaggio
RamiMisure cautelariProcesso penaleReati contro la PADelitti contro il patrimonio
IstitutiConfiscaOnere della prova

Testo integrale

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