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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20909/2024 del 26/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (riscossore)

La controversia

L’agente della riscossione ha impugnato in cassazione la sentenza con cui la commissione tributaria regionale aveva confermato l’annullamento di cinque cartelle di pagamento disposto in primo grado, in una controversia nata dall’affermazione del contribuente di avere conosciuto le cartelle solo dopo un accesso presso gli uffici dell’ente di riscossione. Il giudice di primo grado aveva ritenuto non provata la notifica delle cartelle; la CTR aveva respinto l’appello dell’ente con motivazione molto sintetica, affermando che l’ufficio non aveva fornito prova certa della notifica né di atti interruttivi della prescrizione. Con l’unico motivo di ricorso, l’ente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., degli artt. 36 e 61 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., deducendo che la sentenza d’appello era del tutto priva di apparato motivazionale in relazione alla prova della notifica delle cartelle e alla sussistenza di atti interruttivi della prescrizione. La ricorrente ha inoltre richiamato e riprodotto la documentazione notificatoria e gli avvisi di ricevimento depositati nel giudizio di merito.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha osservato che la ricorrente aveva assolto al requisito di specificità del motivo di ricorso per cassazione, indicando puntualmente il contenuto degli atti e la loro presenza nel fascicolo di merito. Ha poi rilevato che la CTR si era limitata a un’affermazione apodittica, senza spiegare perché il compendio documentale prodotto fosse stato ritenuto inattendibile e senza confrontarsi con le deduzioni dell’ente. Tale carenza integra il vizio di motivazione denunciato, in quanto la pronuncia non rende percepibile il criterio logico seguito dal giudice. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione Tributaria di Secondo Grado della Lombardia in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    la sentenza deve contenere un apparato motivazionale idoneo a rendere percepibile il criterio logico seguito dal giudice; la sua totale carenza integra vizio denunciabile in cassazione

  • art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992

    richiamato come parametro del contenuto della sentenza nel processo tributario, in collegamento con l’obbligo di motivazione

  • art. 61 D.Lgs. n. 546 del 1992

    richiamato insieme all’art. 36 del decreto sul processo tributario, quale norma evocata a sostegno del vizio motivazionale

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per sostenere l’insufficienza della motivazione della sentenza impugnata

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    il vizio denunciato è stato inquadrato come nullità della sentenza per carenza di motivazione

  • art. 366, co. 1, n. 6, c.p.c.

    il motivo è stato ritenuto specifico perché ha indicato e localizzato negli atti di causa la documentazione notificatoria richiamata

  • art. 111 Cost.

    il difetto di motivazione è stato ricondotto al canone costituzionale di motivazione della decisione

Massime di principio

  • La sentenza è nulla per difetto di motivazione quando non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e non esplicita il rapporto tra compendio probatorio e conclusione.
  • Nel giudizio di cassazione, il motivo è specifico quando indica in modo puntuale gli atti e i documenti su cui si fonda la censura e la loro collocazione nel fascicolo processuale.
  • Il giudice di merito non può limitarsi ad affermazioni apodittiche sulla mancanza di prova, ma deve confrontarsi con la documentazione prodotta e spiegare perché la ritenga inattendibile o non decisiva.
  • In materia di cartelle di pagamento, la contestazione sulla notifica e sull’esistenza di atti interruttivi della prescrizione richiede una motivazione effettiva e non meramente assertiva da parte del giudice tributario.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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