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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 17836/2023 del 21/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna per cassazione l'ordinanza di inammissibilità di una istanza di correzione di errore materiale relativa alla sentenza n. 985/2018 della Corte d'appello di Catanzaro. La correzione era richiesta perché, nella motivazione della sentenza, il giudice aveva indicato che le spese fossero a carico della parte soccombente e in favore del ricorrente, ma tale statuizione non era stata riportata nel dispositivo e non era stata liquidata. Il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 287 c.p.c. e delle garanzie costituzionali (art. 24 e 111 Cost.), sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato nel dichiarare inammissibile l'istanza di correzione ritenendo di essersi spogliata della "potestas iudicandi"

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza che nega una istanza di correzione di errore materiale, essendo strumentale all'eliminazione di vizi di redazione e priva di natura decisoria sul merito delle pretese, non sia impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione e che, pertanto, il tentativo di aggirare i rimedi ordinari tramite la presente impugnazione sia inammissibile. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui: se dalla motivazione emerge chiaramente la statuizione omessa (es. sulle spese), è possibile procedere alla correzione dell'errore materiale; se la motivazione nulla dice, la censura corretta è l'impugnazione per omessa pronuncia; il diniego dell'istanza di correzione non costituisce un nuovo esercizio di potere giurisdizionale e l'istanza può essere reiterata. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 287 cod. proc. civ.

    Il ricorrente invoca questa norma (atto di correzione/diritto di impugnazione), ma la Corte valorizza la distinzione tra rimedi: l'ordinanza che respinge l'istanza di correzione materiale non assume natura decisoria impugnabile con il ricorso straordinario in Cassazione; la materia va valutata anche con riferimento alle norme sul procedimento di correzione (art. 288 c.p.c.)

  • art. 288 cod. proc. civ.

    La Corte richiama la disciplina del procedimento di correzione degli errori materiali e ne deduce che l'ordinanza resa sull'istanza è di natura non decisoria, funzionale alla rettifica formale del documento, e quindi non impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione quando si tratti di semplice diniego volto a emendar errori di redazione che non incidono sul contenuto sostanziale della decisione

  • art. 111 Cost.

    Invocato dal ricorrente come garanzia del diritto all'impugnazione; la Corte precisa però che il limite dell'art. 111 Cost. non consente di trasformare in impugnabile un provvedimento meramente amministrativo (ordinanza di correzione) che non decide sul merito dei diritti sostanziali

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione all'accesso alla giustizia; la Corte ritiene che le garanzie costituzionali non siano violate quando è applicata la distinzione tra atti decisori impugnabili e atti funzionali di rettifica formale

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Norma riferita al contributo unificato: la Corte dispone che, in caso di esito dell'impugnazione, il tenore del dispositivo giustifica l'eventuale pagamento aggiuntivo da parte del ricorrente del contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • La procedura di correzione degli errori materiali serve esclusivamente a rettificare vizi di redazione o omissioni formali che non incidono sul contenuto decisionale; non può essere usata per modificare la decisione di merito.
  • Se la motivazione della sentenza contiene la statuizione omessa (ad es. le spese), è possibile ottenere la correzione materiale per riportarla nel dispositivo e per la conseguente quantificazione; in tal caso la correzione è lo strumento appropriato.
  • Se né dispositivo né motivazione contengono la statuizione (es. sulle spese), si configura omessa pronuncia e la via corretta è l'impugnazione per omessa pronuncia (appello o altro rimedio previsto), non la correzione materiale.
  • L'ordinanza che respinge l'istanza di correzione materiale è considerata provvedimento di natura non decisoria e, pertanto, generalmente non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione; va valutato il rimedio specifico contro la pronuncia corretta o contro la sentenza originaria.
  • Il rigetto dell'istanza di correzione non costituisce un nuovo esercizio di potestas iudicandi sui diritti oggetto del giudizio e l'istanza di correzione può essere reiterata se vi sono elementi nuovi o persistenti vizi di redazione.
  • In pratica: verificare sempre se la decisione manifesta in motivazione la volontà del giudice (allora correzione materiale) oppure no (allora impugnare per omessa pronuncia); non tentare di aggirare i rimedi ordinari mediante ricorsi straordinari avverso provvedimenti non decisori.

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