Cassazione Civile, Ordinanza n. 16867/2024 del 19/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l’Amministrazione ha attribuito a un immobile della Fondazione la categoria D/8. In primo grado il ricorso della Fondazione era stato accolto sul presupposto che la disciplina richiamata dall’ente impositore consentisse la classificazione in categoria D solo degli spazi commerciali della fiera e non di quelli fieristici; la CTR ha confermato. In cassazione l’Agenzia ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto la violazione dell’art. 100 c.p.c., sostenendo che la Fondazione aveva essa stessa presentato la richiesta DOCFA per la categoria D/8 e che l’avviso aveva confermato la categoria proposta, con conseguente difetto di interesse ad agire; con il secondo ha denunciato la violazione degli artt. 6 e 61 del d.P.R. n. 1142 del 1949 e dell’art. 40, comma 2, del d.l. n. 262 del 2006, assumendo che l’attività fieristica svolta nell’immobile ha natura commerciale e che la categoria catastale va determinata in base alle caratteristiche intrinseche e alla destinazione ordinaria e permanente del bene. La Fondazione ha depositato rinuncia al controricorso, dichiarando acquiescenza al ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al controricorso e della volontà della controparte di prestare acquiescenza al ricorso. Ha quindi accolto il ricorso dell’Agenzia, cassato senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato l’originario ricorso della Fondazione contro l’avviso catastale. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e condannato la parte resistente alle spese del giudizio di legittimità secondo soccombenza virtuale.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato invocato per censurare la violazione di legge nei due motivi di ricorso.
La Corte prende atto della doglianza dell’Agenzia sul difetto di interesse della controparte ad agire quando la categoria catastale impugnata coincide con quella proposta dal contribuente in DOCFA.
art. 6 d.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142
Richiamato per sostenere che classi e categorie catastali vanno determinate in base alle caratteristiche oggettive del bene.
art. 61 d.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142
Richiamato in relazione ai criteri di classificazione catastale delle unità immobiliari.
art. 40, comma 2, d.l. 3 ottobre 2006, n. 262
Richiamato per affermare la rilevanza, ai fini catastali, della destinazione commerciale dell’immobile fieristico.
Massime di principio
- Se la parte contribuente ha presentato una richiesta DOCFA per una determinata categoria catastale e l’atto impugnato conferma proprio quella categoria, può venire in rilievo il difetto di interesse a coltivare il contenzioso, ove non residuino ulteriori ragioni di contestazione utilmente dedotte.
- La classificazione catastale deve essere effettuata secondo le caratteristiche intrinseche dell’unità immobiliare e la sua destinazione ordinaria e permanente, non sulla base di qualificazioni meramente nominali o di distinzioni non coerenti con l’effettiva funzione del bene.
- Quando la parte resistente rinuncia al controricorso e manifesta acquiescenza al ricorso, la Corte può definire la causa accogliendo il ricorso principale, cassando senza rinvio la sentenza impugnata e decidendo nel merito ove non siano necessari ulteriori accertamenti.
- Nelle spese del giudizio di legittimità la Corte può applicare il criterio della soccombenza virtuale anche quando la definizione del processo avvenga per acquiescenza della controparte.
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