Cassazione Penale, Ordinanza n. 07806/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non essendo stata ravvisata assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado a quattro anni di reclusione per detenzione di cocaina ai fini della successiva illecita commercializzazione. Il fatto concreto riguardava il rinvenimento di sostanza stupefacente in due quantità: una di circa 50,30 grammi netti, con principio attivo pari a 36,47 grammi e corrispondente a 243,1 dosi medie singole; l'altra, frazionata in tre involucri, del peso complessivo di circa 2,86 grammi, con principio attivo pari a circa 1,29 grammi e ricavabile in circa 8,6 dosi singole. Con un unico motivo deduceva vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio, lamentando in particolare il mancato riconoscimento della pena minima. La Corte di cassazione ha rilevato però che il ricorso si limitava ad enunciare in modo generico le asserite violazioni di legge e i vizi motivazionali, senza indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno dell'impugnazione, come richiesto dall'art. 581, lett. c), c.p.p. e, per la genericità dei motivi, sanzionato dall'art. 591, lett. c), c.p.p. In ogni caso è stata richiamata la motivazione della Corte territoriale, che aveva valorizzato l'ingente quantitativo di droga, l'elevato tasso di principio attivo, il numero di dosi ricavabili e il contesto della condotta, escludendo altresì che le dichiarazioni confessorie potessero incidere in senso attenuante perché rese in presenza di evidente prova della responsabilità.
Norme richiamate
art. 73, commi 1 e 1-bis, D.P.R. 309/1990
La condotta contestata consisteva nella detenzione di cocaina ai fini della successiva illecita commercializzazione.
Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono il petitum; la mera enunciazione generica di violazioni di legge e vizi di motivazione non è sufficiente.
La genericità dei motivi di ricorso integra una causa di inammissibilità dell'impugnazione.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
È richiamata per escludere la sanzione pecuniaria solo in caso di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, con puntuale indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della censura; lamentele assertive o meramente enunciate sono generiche e inammissibili.
- La censura sul trattamento sanzionatorio non è ammissibile se non si confronta in modo concreto con le ragioni addotte dal giudice di merito a sostegno della pena irrogata.
- In materia di stupefacenti, ai fini della commisurazione della pena, possono assumere rilievo l'entità quantitativa della sostanza, il principio attivo, il numero di dosi ricavabili e il contesto della condotta.
- Le dichiarazioni confessorie dell'imputato non impongono automaticamente un trattamento sanzionatorio più favorevole quando siano rese in un contesto in cui la responsabilità risulti già evidentemente dimostrata.
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