Cassazione Penale, Sentenza n. 5216/2023 del 06/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna (pena: 1 anno reclusione e 200,00 euro di multa ciascuno) per i reati connessi a falsificazione/introduzione di valuta falsa. Di Cicco deduce: (i) vizio nella dosimetria della pena e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; (ii) mancata sostituzione della pena ai sensi dell'art. 53 e segg. della L. n. 689/1981. Della Volpe contesta la responsabilità, sostenendo che la condanna è stata errata e che l'applicazione dell'art. 453 c.p. sarebbe ingiustificata rispetto al numero non rilevante di banconote. Caiazzo contesta: (i) l'esclusione della grossolanità del falso, perché la contraffazione era immediatamente rilevabile; (ii) la determinazione della pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Motivazioni principali: per Di Cicco il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato (confessione tardiva rispetto a evidenze investigative) e la censura sulla dosimetria non è fondata; la richiesta di sostituzione della pena è inammissibile per mancanza di specificità nella domanda. Per Della Volpe il motivo è generico e mal formulato rispetto alla contestazione dell'applicazione degli articoli richiamati; per Caiazzo i motivi sono privi di specificità e non mettono in luce elementi concreti per mitigare la pena. Conseguenze pratiche: inammissibilità dei ricorsi, condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma determinata in euro 3.000,00; mantenimento della sentenza di merito.
Norme richiamate
Richiamato come norma relativa alla concorso di persone nel reato; usato nella qualificazione dei fatti contestati.
Norma richiamata nel quadro delle fattispecie di falsificazione/introduzione di valuta falsa; la Corte osserva che il richiamo operativo alla determinazione della pena è contestato in termini generici e senza specificità.
Norma applicata in concreto per la condanna contestata; la Corte segnala che i ricorrenti non hanno prospettato censure specifiche efficaci a dimettere la decisione di merito.
L. n. 689/1981 (art. 53 e segg.)
Previsione sulla sostituzione della pena; la Cassazione richiama che l'istanza di sostituzione deve essere formulata con adeguata specificità e allegazioni concrete circa i presupposti oggettivi e soggettivi e la capacità di reinserimento, altrimenti il giudice dell'impugnazione non è tenuto ad effettuare accertamenti discrezionali di ufficio.
D.L. 28/10/2020, n. 137 conv. L. 18/12/2020, n. 176 (art. 23, comma 8)
Norma richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; procedimento formale seguito nella causa.
Norma che consente la condanna alle spese conseguente alla pronuncia di inammissibilità; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato indirettamente dalla giurisprudenza citata: prevede l'inammissibilità quando il ricorso non contesta in modo specifico le ragioni della decisione impugnata; la Corte lo utilizza per giustificare l'inammissibilità dei motivi generici o non correlati alle ragioni decise in sede di merito.
Massime di principio
- In Cassazione i motivi devono essere formulati con specificità: censure generiche o non correlate alle argomentazioni del giudice di merito sono dichiarate inammissibili.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche resiste al controllo di legittimità se la motivazione del giudice di merito è logica e indica elementi decisivi (es. confessione tardiva rispetto ad evidenze investigative).
- Per ottenere la sostituzione della pena ex L. n. 689/1981 (art. 53 e segg.) è necessario che la richiesta sia specifica e documentata: il giudice d'appello non è tenuto a valutare d'ufficio istanze vaghe o prive di allegazioni concrete.
- Le questioni sulla qualificazione del reato (es.: scelta tra articoli diversi) devono essere articolate in modo chiaro e concreto; semplici rilievi formali o generici non sono idonei a ribaltare la decisione di merito.
- La rilevabilità immediata della contraffazione o la presunta "grossolanità" del falso va dimostrata con elementi puntuali: la mera affermazione non supera il filtro di ammissibilità se priva di specifiche allegazioni probatorie.
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