Cassazione Civile, Ordinanza n. 02669/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cittadino)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso dalla commissione istituita presso la giustizia tributaria. Il giudice tributario di primo grado aveva rigettato l'opposizione al diniego ritenendo non conforme la dichiarazione reddituale resa dall'interessato, perché non avrebbe indicato in modo sufficientemente specifico il reddito complessivo e la sua effettiva entità nell'anno di riferimento, come richiesto dall'art. 79, comma 1, lett. c), d.P.R. 115/2002. Il ricorrente per cassazione ha censurato tale conclusione deducendo violazione o falsa applicazione degli artt. 76 e 79 d.P.R. 115/2002: secondo lui la dichiarazione presentata era già idonea, perché indicava che il reddito proprio e dei familiari conviventi non superava la soglia prevista per l'anno 2018, con indicazione dei componenti del nucleo. In via subordinata sosteneva che, ove ritenuta insufficiente, la commissione avrebbe dovuto chiedere un'integrazione della dichiarazione. Le amministrazioni intimate hanno resistito con controricorso, eccependo anche il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia e sostenendo l'infondatezza del ricorso.
La decisione
La Corte non entra nel merito della sufficienza della dichiarazione reddituale, perché rileva d'ufficio che la questione preliminare è quella della giurisdizione. Richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite, afferma che l'impugnazione del decreto di rigetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso dalla commissione tributaria non va proposta con il ricorso previsto dall'art. 99 d.P.R. 115/2002, ma con l'opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002 davanti al tribunale civile, mediante ricorso ai sensi dell'art. 15 d.lgs. 150/2011. Perciò cassa il provvedimento impugnato e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, disponendo la rimessione della controversia a quel giudice in applicazione della translatio iudicii. Compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità, valorizzando l'intervento nomofilattico sopravvenuto nel corso della lite.
Norme richiamate
art. 79, comma 1, lett. c), d.P.R. 115/2002
"una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato attestante le condizioni di reddito previste per l’ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini e determinato secondo le modalità previste dall’art. 76"
La dichiarazione deve contenere i dati reddituali richiesti dalla norma; il giudice tributario di merito aveva ritenuto necessaria un'indicazione espressa e specifica del reddito complessivo, ma la Cassazione non si pronuncia nel merito perché risolve la questione in rito sulla giurisdizione.
Richiamato come parametro per la determinazione del reddito complessivo rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Indica il rimedio corretto per impugnare il decreto di rigetto o revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso in sede tributaria: opposizione davanti al tribunale civile.
Il rimedio ivi previsto non è estensibile al processo tributario, essendo costruito con riferimento al processo penale.
La questione di giurisdizione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
La Sezione semplice può pronunciare il difetto di giurisdizione quando la questione sia stata già decisa in modo identico dalle Sezioni Unite.
Fondamento della translatio iudicii, per la rimessione della controversia al giudice ordinario al fine di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale.
Giustifica la compensazione integrale delle spese in presenza di sopravvenienza giurisprudenziale decisiva durante la pendenza della lite.
Rappresenta il rito applicabile all'opposizione proposta davanti al tribunale civile ai sensi dell'art. 170 d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- L'impugnazione dei decreti di rigetto o revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato emessi in ambito tributario deve essere proposta con l'opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002 davanti al tribunale civile, non con il ricorso previsto dall'art. 99 dello stesso testo unico.
- Il rimedio di cui all'art. 99 d.P.R. 115/2002, per la sua stretta connessione con il processo penale, non è estensibile ai procedimenti tributari se non è espressamente richiamato dalla disciplina speciale.
- La questione di giurisdizione è sempre rilevabile d'ufficio e, se la controversia è stata introdotta davanti al giudice privo di giurisdizione, il giudice di legittimità deve cassare il provvedimento e disporre la translatio iudicii verso il giudice munito di giurisdizione.
- Quando, nel corso della lite, interviene un arresto nomofilattico risolutivo sulla questione di giurisdizione, può giustificarsi la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità.
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