Cassazione Penale, Ordinanza n. 23260/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per truffa. Con l'unico motivo ha censurato la motivazione della decisione, lamentando che la Corte territoriale non avesse adeguatamente risposto al motivo di appello con cui si sosteneva l'insussistenza dell'elemento soggettivo e la riconducibilità della vicenda a un mero illecito civilistico, cioè a un inadempimento contrattuale privo di rilevanza penale. In concreto, secondo la ricostruzione accolta nei gradi di merito, l'imputato, nella fase di esecuzione di un contratto per la fornitura di serramenti, avrebbe ottenuto dalla persona offesa diversi acconti senza poi produrre neppure la merce promessa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il motivo di ricorso: ha ricordato che il sindacato di legittimità sulla motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. è limitato alla verifica dell'esistenza di un apparato argomentativo logico e non consente una rivalutazione del compendio probatorio. Ha quindi rilevato che la sentenza impugnata aveva motivato in modo coerente, valorizzando condotte dell'imputato nella fase esecutiva del contratto che, per il contenuto materiale e soggettivo, integravano la truffa e non un semplice inadempimento civilistico. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È richiamato come norma incriminatrice della truffa, ritenuta integrata dalle condotte poste in essere nella fase esecutiva del contratto, finalizzate a ottenere acconti mediante artifici o raggiri incompatibili con un mero inadempimento civilistico.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Delimita il vizio denunciabile in cassazione in materia di motivazione: il controllo della Corte di legittimità riguarda la tenuta logico-argomentativa della sentenza, non la rivalutazione delle acquisizioni processuali.
Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074
È richiamata per affermare che il controllo di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica dell'esistenza di un discorso giustificativo logico, senza sindacato sulla rispondenza della motivazione alle prove acquisite.
È presupposto della condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione è configurabile solo quando il percorso argomentativo della sentenza presenti un contrasto interno, o con massime di अनुभवienza, tale da rivelare una reale illogicità; non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito.
- La distinzione tra truffa e mero inadempimento contrattuale va operata verificando se, sin dalla fase di esecuzione del rapporto, la condotta dell'agente sia stata connotata da artifici, raggiri o preordinazione diretti a conseguire un profitto ingiusto ai danni della vittima.
- La mancata consegna del bene promesso, unita all'incasso di acconti ottenuti mediante condotte ingannatorie, può integrare la truffa quando la sequenza fattuale esprima sin dall'origine o nella fase esecutiva una finalità decettiva e non una semplice inadempienza civilistica.
- Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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