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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17381/2025 del 08/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l'unico motivo riproponeva questioni già affrontate e respinte in appello sulla corretta configurazione del fatto come ricettazione, non essendo applicabile la derubricazione in favoreggiamento reale. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Salerno del 22/10/2024, deducendo un unico motivo di violazione di legge e vizio motivazionale in relazione agli artt. 648 e 379 c.p. La censura mirava a contestare la qualificazione giuridica del fatto come ricettazione e, correlativamente, la mancata derubricazione nella più lieve ipotesi di favoreggiamento reale. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non deducibile perché sostanzialmente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito con argomentazioni corrette.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Richiamato per la qualificazione del fatto come ricettazione; la Corte conferma che, nel caso concreto, la fattispecie correttamente ricostruita dai giudici di merito è quella di ricettazione.

  • art. 379 c.p.

    Invocato dal ricorrente per sostenere la derubricazione in favoreggiamento reale, ma ritenuto non pertinente al caso di specie.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma implicita nel dispositivo quanto alla condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre censure già esaminate e disattese in appello senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La corretta qualificazione del fatto come ricettazione esclude la derubricazione in favoreggiamento reale quando, sulla base degli accertamenti di merito, la condotta non si collochi nell'alveo dell'art. 379 c.p.
  • La mera deduzione di violazione di legge e vizio motivazionale non è sufficiente a rendere ammissibile il ricorso se la censura non introduce argomenti nuovi o specifiche critiche alle ragioni decisorie già espresse dai giudici di merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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