Ordinanza n. 4022/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'accertamento e la declaratoria - della responsabilità contrattuale e civile ex art. 2087 c.c. e 2043 c.c. del Ministero della Difesa, in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore, per la malattia professionale contratta dal ricorrente -OMISSIS-, alle dipendenze del Ministero della Difesa, a causa dell’esposizione all’amianto durante la sua attività lavorativa, e, per l’effetto, per la condanna del Ministero della Difesa, in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore, - al risarcimento del danno biologico permanente per malattia professionale in favore del ricorrente -OMISSIS-, per le infermità contratte a causa dell’esposizione all’amianto durante la sua attività lavorativa; - al risarcimento del danno morale in favore del ricorrente -OMISSIS-; - al risarcimento del danno morale in favore della ricorrente -OMISSIS-, nella sua qualità di moglie del ricorrente -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: condotta omissiva del Ministero della Difesa quale datore di lavoro, ritenuta causa di esposizione professionale all'amianto e di malattia
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della responsabilità contrattuale e civile del Ministero della Difesa, ai sensi degli artt. 2087 e 2043 c.c., e la condanna al risarcimento dei danni biologico e morale subiti dal lavoratore, nonché del danno morale lamentato dalla moglie. Il lavoratore ha riferito di avere prestato servizio per il Ministero della Difesa per diciannove anni, tra il 1962 e il 1981, con mansioni di meccanico su navi da guerra, operando senza dispositivi di protezione e senza informazione sulla presenza di agenti patogeni, con conseguente inalazione di fibre di amianto. Ha allegato l'insorgenza e la progressiva evoluzione di patologie respiratorie e pleuriche, tra cui placche pleuriche da asbesto, ispessimenti pleurici, BPCO e consolidazioni polmonari, nonché il riconoscimento di un'invalidità complessiva dell'82%. Sono stati richiesti euro 637.284,00 per il danno biologico del lavoratore, euro 318.642,00 per il suo danno morale ed euro 318.642,00 per il danno morale della moglie, oltre accessori o, in subordine, una liquidazione equitativa. La parte ha inoltre evidenziato la natura lungo-latente delle patologie asbesto-correlate e il possibile intervallo di 15-40 anni tra esposizione ed esteriorizzazione della malattia.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito la responsabilità del Ministero né le domande risarcitorie. Ha ritenuto necessario disporre una verificazione ai sensi dell'art. 66 c.p.a., affidandola al responsabile del Dipartimento di Scienze Biomediche Avanzate - Medicina legale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, con facoltà di delega. Il verificatore dovrà accertare la patologia del lavoratore; stabilire, secondo il criterio del più probabile che non, se l'esposizione lavorativa all'amianto abbia costituito causa efficiente o concausa della patologia; valutare il danno biologico, l'incidenza sulle abitudini di vita e la sofferenza; e quantificare, in caso di esito positivo, il danno non patrimoniale secondo i principi giurisprudenziali vigenti. L'accertamento dovrà tenere conto della documentazione sanitaria, lavorativa e medico-legale indicata nell'ordinanza, nonché dell'eventuale ulteriore documentazione acquisita presso pubbliche amministrazioni. Sono state disciplinate le comunicazioni alle parti, la nomina dei consulenti di parte, i termini per le operazioni, la trasmissione della bozza, le osservazioni e il deposito della relazione conclusiva. È stato posto provvisoriamente a carico dei ricorrenti un anticipo di euro 1.000,00 sul compenso del verificatore. L'ulteriore trattazione è stata fissata all'udienza pubblica del 13 maggio 2027. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati personali e sanitari in caso di diffusione del provvedimento.
Norme richiamate
Norma invocata quale fondamento della responsabilità contrattuale del Ministero, nella qualità di datore di lavoro, per l'omessa adozione delle misure necessarie a tutelare l'integrità psicofisica del dipendente.
Norma invocata quale fondamento della responsabilità civile extracontrattuale per i danni derivanti dall'esposizione lavorativa all'amianto.
Fondamento processuale della verificazione disposta per acquisire un accertamento tecnico sulla patologia, sul nesso causale e sulla quantificazione del danno.
Richiamati nel provvedimento nel quadro dei poteri istruttori del giudice amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione e l'oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Quando la decisione di una controversia risarcitoria per malattia professionale dipende da questioni medico-scientifiche relative alla patologia, al nesso causale e alla quantificazione del danno, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi dell'art. 66 c.p.a. prima di definire il merito.
- Nelle controversie sulla responsabilità per esposizione lavorativa a un agente patogeno, il nesso causale può essere sottoposto al criterio del più probabile che non, verificando se l'esposizione abbia costituito causa efficiente o concausa della patologia allegata.
- La verificazione medico-legale deve considerare sia la documentazione sanitaria e lavorativa prodotta dalle parti sia, ove necessario, ulteriore documentazione acquisita presso pubbliche amministrazioni, assicurando il contraddittorio mediante avviso alle parti, facoltà di nomina di consulenti e possibilità di formulare osservazioni sulla bozza di relazione.
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