Cassazione Penale, Sentenza n. 5090/2024 del 05/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 22/06/2023 che aveva confermato la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente articolava tre motivi: (1) mancanza di gravità indiziaria rispetto alla contestata estorsione continuata (art. 629 c.p.), rilevando insufficiente coinvolgimento cronologico e probatorio e assenza di spartizione dei proventi; (2) dedotta infondatezza dell'aggravante di cui all'art. 416‑bis.1 c.p., sostenendo che non risultava che Galati avesse avvantaggiato la consorteria né l'esistenza del metodo mafioso; (3) contestazione della partecipazione associativa (capo 1), per cui la prova sarebbe fondata su un unico reato (capo 23), su intercettazioni ambigue e sulla sola relazione familiare e frequentazione con soggetti monitorati.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso (lo ha dichiarato infondato) e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nel dettaglio: il primo e il terzo motivo (gravità indiziaria per associazione mafiosa e per estorsione aggravata) sono stati trattati congiuntamente e ritenuti infondati. La Corte ha condiviso il ragionamento del Tribunale che aveva ricostruito un quadro indiziario consistente: contatti costanti con ambienti criminali (anche fuori regione), interessamento all'acquisto di armi, conoscenza delle dinamiche interne alla 'ndrina, interventi su questioni di debito e di possibile reazione omicidiaria, attività di "cavallo di ritorno" e, specificamente rispetto all'estorsione ai danni di Fortunato Ascoli, il contributo morale e fattivo del ricorrente (esempio della frase intercettata: "trattalo bene... non lo prendere in giro. Hai uno stipendio qua") e la sua attività informativa sui tempi, luoghi e importi delle riscossioni. Tali elementi sono stati ritenuti indicatori sufficienti di partecipazione stabile e di interesse al profitto estorsivo, anche quando il profitto è stato percepito materialmente da un terzo (il nipote). Il secondo motivo (esclusione dell'aggravante 416‑bis.1) è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, essendo la mera partecipazione al sodalizio sufficiente a legittimare la misura cautelare ai sensi della presunzione cautelare prevista.
Norme richiamate
La Corte ha richiamato che il reato di estorsione è configurabile anche quando l'ingiusto profitto sia procurato "ad altri"; quindi l'interesse o il vantaggio per il nipote non esclude la responsabilità del ricorrente se emergono indizi del suo contributo e interesse al risultato.
L'articolato giurisprudenziale citato è stato interpretato nel senso che la partecipazione all'associazione mafiosa richiede una compenetrazione stabile e funzionale nella struttura del sodalizio, dimostrabile con indizi gravi, precisi e idonei a mostrare la costante permanenza del vincolo e la disponibilità a perseguire fini criminosi comuni.
La contestata aggravante è stata esaminata ma la Corte ha ritenuto la questione inammissibile per carenza di interesse, perché l'eventuale esclusione dell'aggravante non avrebbe avuto conseguenze favorevoli immediate sulla misura custodiale già fondata sulla partecipazione al sodalizio.
art. 275, comma 3 cod. proc. pen. (presunzione cautelare)
La Corte ha richiamato la presunzione cautelare che può fondare la misura nel caso di partecipazione a associazioni criminali, osservando che la prova della mera partecipazione può essere sufficiente ai fini cautelari.
art. 94, comma 1‑ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti successivi alla decisione (esecuzione della condanna alle spese e trasmissioni di competenza).
Massime di principio
- Per ottenere la revoca o il riesame favorevole di una misura cautelare in reati di stampo mafioso serve dimostrare concretamente l'assenza di indizi gravi, precisi e concordanti: mere relazioni familiari o poche intercettazioni ambigue possono non essere sufficienti a rompere la presunzione di partecipazione.
- Interventi successivi all'inizio di una serie estorsiva (anche se cronologicamente tardivi) possono comunque integrare un contributo istigatorio o di proseguimento del reato se dagli atti emerge che l'agente ha sollecitato la prosecuzione delle pretese e si è interessato della riscossione o dell'utilizzo dei proventi.
- La prova dell'avvantaggiamento economico può essere anche indiretta: sapere dei tempi e delle cifre delle riscossioni o interessarsi alla loro destinazione può essere valutato come indice di interesse al profitto, anche se i proventi sono materialmente percepiti da terzi.
- Per la qualificazione della partecipazione mafiosa è determinante dimostrare l'inserimento stabile e funzionale nella struttura associativa (contatti costanti, ruoli riconosciuti, disponibilità a partecipare per fini comuni), nonché condotte coerenti come organizzazione, controllo di risorse o interventi su questioni interne.
- Impugnare solo l'aggravante (es. 416‑bis.1) può risultare privo di interesse se la stessa esclusione non incide sul mantenimento della misura cautelare fondata sulla partecipazione: è strategico valutare l'effetto concreto di ogni censura sulla misura cautelare.
- Questioni non sollevate in sede di merito o in sede di riesame trovano difficoltà in Cassazione: è importante che argomentazioni determinanti siano tempestivamente formulate e risultino nel verbale/atto di riesame per poterle efficacemente valutare in sede suprema.
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