Cassazione Civile, Ordinanza n. 26666/2022 del 09/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
La controversia nasce da un decreto di espulsione amministrativa emesso dal Prefetto di Milano nei confronti di una cittadina ucraina, ritenuta priva di valido titolo di soggiorno perché il permesso risultava scaduto da tempo. Il Giudice di pace aveva rigettato l’opposizione, rilevando la motivazione del provvedimento e la permanenza irregolare sul territorio. In cassazione la destinataria del provvedimento ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 7, d.lgs. n. 286/1998 e degli artt. 3 e 24 Cost., sostenendo che il decreto non fosse stato tradotto nella lingua ucraina, ma solo in inglese, e che la mancata traduzione nella lingua madre fosse stata giustificata solo con l’immediata irreperibilità di interpreti, senza adeguata motivazione e senza una reale verifica della legittimità di tale scelta.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso: il provvedimento di espulsione era stato tradotto solo in lingua veicolare inglese per asserita impossibilità contingente di reperire un interprete nella lingua conosciuta dallo straniero, senza che fosse stata allegata o ritenuta plausibile una specifica impossibilità di traduzione nella lingua ucraina dovuta alla rarità della lingua o all’inidoneità del testo veicolare a comunicare la decisione. Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte ha cassato l’ordinanza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha annullato il decreto di espulsione. Ha inoltre condannato la Prefettura al pagamento delle spese del giudizio di merito e di legittimità.
Norme richiamate
art. 13, comma 7, d.lgs. n. 286/1998
Il decreto di espulsione deve essere tradotto nella lingua conosciuta dallo straniero; la sola irreperibilità immediata di un traduttore non basta, salvo che sia prospettata e ritenuta plausibile l’impossibilità di traduzione nella lingua madre per ragioni oggettive come la rarità della lingua.
art. 3 Cost.
Richiamato come parametro costituzionale a sostegno della censura di irragionevolezza della mancata traduzione nella lingua conosciuta dallo straniero.
art. 24 Cost.
Richiamato come parametro costituzionale a tutela dell’effettiva possibilità di difesa dello straniero destinatario dell’espulsione.
La Corte ha deciso nel merito senza rinvio perché non erano necessari ulteriori accertamenti in fatto.
Massime di principio
- In materia di espulsione amministrativa dello straniero, la traduzione del provvedimento nella lingua conosciuta dall’interessato è requisito essenziale di validità; la mera traduzione in lingua veicolare non è sufficiente se non accompagnata da una concreta impossibilità di tradurre nella lingua madre.
- L’irreperibilità immediata di un interprete non giustifica di per sé la mancata traduzione nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che l’amministrazione alleghi una specifica impossibilità oggettiva di predisporre il testo in quella lingua o l’inidoneità della traduzione veicolare a comunicare in concreto la decisione.
- Quando il vizio del provvedimento emerge dagli atti e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere direttamente nel merito annullando l’atto amministrativo illegittimo.
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