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Sentenza

Sentenza del 31/05/2016 n. 11328 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L.S. ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR del Lazio n. 24/14/2009, che aveva riformato la decisione di primo grado e respinto il ricorso contro una cartella di pagamento relativa all’IRAP 2003, emessa a seguito del controllo formale previsto dall’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 per omesso versamento dell’imposta dichiarata. Con il terzo motivo, esaminato in via prioritaria, il contribuente ha denunciato la violazione dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992: contestava che la cartella fosse impugnabile soltanto per vizi propri e sosteneva di poter dedurre anche l’insussistenza del presupposto impositivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo e ha dichiarato assorbiti gli altri tre. Ha cassato la sentenza della CTR, perché la cartella in questione poteva essere contestata anche nel merito e il giudice d’appello avrebbe dovuto esaminare le ragioni addotte dal contribuente circa la carenza del presupposto IRAP. Ha rinviato ad altra sezione della CTR del Lazio, anche per la decisione sulle spese. Non è stata quindi definita in cassazione la fondatezza nel merito della pretesa tributaria.

Norme richiamate

  • Art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    la cartella esattoriale emessa D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , ex art. 36 può essere impugnata, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19 non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva

    Quando la cartella costituisce il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale è esercitata verso il contribuente, il ricorso contro di essa può riguardare anche il merito della pretesa, non soltanto vizi formali o propri della cartella.

  • Art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    non rappresenta la mera richiesta di pagamento di una somma definita con precedenti atti di accertamento, autonomamente impugnabili e non impugnati, ma riveste anche natura di atto impositivo, trattandosi del primo ed unico atto con cui la pretesa fiscale è stata esercitata nei confronti del dichiarante

    La cartella emessa a seguito del controllo previsto dall’art. 36-bis può avere natura impositiva quando non è preceduta da un distinto atto di accertamento che abbia già definito la pretesa; in tal caso il contribuente può contestare la sussistenza dell’obbligazione tributaria impugnando la cartella.

Massime di principio

  • Se una cartella è il primo e unico atto con cui l’amministrazione porta a conoscenza del contribuente la pretesa fiscale, essa può essere impugnata anche contestando il merito e il presupposto dell’imposta, non solo i vizi propri dell’atto.
  • La regola può differire quando la cartella si limita a riscuotere una pretesa già definita da un precedente atto autonomamente impugnabile e non impugnato: in quel caso la contestazione del merito non può, di norma, essere recuperata impugnando la sola cartella.
  • Se il giudice di merito esclude erroneamente l’esame delle contestazioni sostanziali contro una cartella che costituisce il primo atto impositivo, la decisione può essere cassata con rinvio affinché tali contestazioni siano esaminate; la cassazione non implica, da sola, che il tributo non sia dovuto.

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