Cassazione Penale, Sentenza n. 11637/2023 del 20/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello per violazione di legge penale e vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, c.p.p., in relazione all'art. 133 c.p.), sostenendo che ricorrevano i presupposti per l'applicazione della sanzione sostitutiva della libertà controllata alla pena detentiva breve. In sostanza, la difesa lamentava che la corte distrettuale non aveva adeguatamente valutato la ricorrenza delle condizioni richieste dalla normativa per concedere la misura sostitutiva.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo, ritenendo che il ricorso non si sia confrontato con il dato normativo rilevante (art. 59 L. 689/1981) e che la Corte d'Appello avesse correttamente motivato il rigetto della richiesta. La Corte distrettuale aveva infatti accertato la recidiva qualificata e la non ricorrenza dei presupposti normativi (l'imputato aveva commesso più volte reati della stessa indole), perciò l'imputato non poteva accedere alla sanzione sostitutiva. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata quale criterio regolatore della possibilità di accesso alle sanzioni sostitutive; la Corte ha interpretato che l'art. 59 esclude l'accesso alla sanzione sostitutiva per chi abbia precedenti o condanne per reati della stessa indole.
art. 606, comma 1, lett. b ed e, c.p.p.
Norme sulle ragioni di annullamento o riforma in sede di legittimità invocate dal ricorrente (violazione di legge e vizio esiziale di motivazione). La Corte ha ritenuto il motivo generico e manifesto infondato, quindi inammissibile.
Articolo richiamato dal ricorrente in relazione alla determinazione della pena e all'eventuale incidere di circostanze rilevanti per misure sostitutive; dalla decisione emerge che la Corte non ha ritenuto sussistere elementi capaci di modificare l'esito rispetto all'applicabilità della sanzione sostitutiva.
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 49717, 20/9/2019 (Rv. 277467)
Precedente richiamato a supporto del principio che non è possibile concedere la sanzione sostitutiva della pena detentiva breve a chi sia stato condannato per reati della stessa indole di quello per cui procede; la Corte di legittimità conferma l'applicazione di tale principio al caso in esame.
Massime di principio
- Un motivo di ricorso generico e che non si confronta con la norma applicabile (indicando perché e con quali elementi) è destinato a essere dichiarato inammissibile.
- La ricorrenza di recidiva qualificata e di precedenti per reati della stessa indole esclude, salvo specifiche eccezioni, l'accesso alle sanzioni sostitutive per pene detentive brevi.
- Quando si impugna una decisione per vizio di motivazione è necessario indicare con precisione i punti della motivazione ritenuti carenti e dimostrare in che modo ciò abbia inciso sull'applicazione della norma.
- La Corte di legittimità tende ad applicare principi giurisprudenziali consolidati: chi invoca una deroga o un diverso trattamento sanzionatorio deve provare la sussistenza di condizioni normativamente previste e non ostative.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile per genericità o manifesta infondatezza il ricorrente può essere condannato a spese e ad una somma a titolo di ammenda; è quindi importante valutare preliminarmente la fondatezza e la specificità dei motivi prima di proporre ricorso.
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