Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 31784/2025 del 23/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso con ordinanza emessa senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva riformato la sentenza di primo grado nei confronti dell'imputato in relazione a un reato associativo/fallimentare indicato nel testo come commesso ai sensi degli artt. 110 e 648-bis c.p. (la citazione normativa riportata è testualmente quella della sentenza). La riforma era avvenuta in sede di concordato ex art. 599-bis c.p.p., con rideterminazione della pena. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione; 2) violazione degli artt. 34 e 36 c.p.p. e vizio di motivazione per non avere riconosciuto la dedotta incompatibilità funzionale del GUP a decidere il procedimento. La Suprema Corte ha ritenuto che, avendo l'interessato aderito al concordato sulla pena in appello, egli avesse implicitamente rinunciato alle questioni relative alla determinazione della pena e alle altre censure compatibili con l'accordo, con conseguente preclusione anche nel giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Il concordato in appello sulla pena comporta un potere dispositivo della parte che limita la cognizione del giudice di secondo grado e preclude la proposizione di ricorsi su questioni rinunciate in funzione dell'accordo.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente di dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza formalità mediante ordinanza.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutata la colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 34 c.p.p.

    Invocato dal ricorrente per dedurre l'incompatibilità del GUP; la censura è stata ritenuta preclusa per effetto dell'accordo in appello.

  • art. 36 c.p.p.

    Invocato dal ricorrente per la dedotta incompatibilità del GUP; la censura è stata ritenuta preclusa per effetto dell'accordo in appello.

  • art. 110 c.p.

    Norma di concorso di persone richiamata nel capo di imputazione riportato nel testo.

  • art. 648-bis c.p.

    Norma richiamata nel capo di imputazione riportato nel testo, quale titolo di reato oggetto del procedimento.

Massime di principio

  • Quando la parte aderisce al concordato sulla pena in appello ex art. 599-bis c.p.p., rinuncia alle questioni incompatibili con l'accordo, incluse quelle relative alla determinazione del trattamento sanzionatorio e le doglianze che presuppongono una diversa decisione sul merito della pena.
  • La rinuncia operata in funzione del concordato in appello produce effetti preclusivi anche nel giudizio di cassazione, analogamente a quanto avviene con la rinuncia all'impugnazione.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se investe questioni alle quali l'interessato abbia rinunciato nel quadro dell'accordo sulla pena, anche quando si tratti di doglianze astrattamente rilevabili d'ufficio.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte può provvedere con ordinanza senza formalità e deve applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., ove riscontrati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.