Cassazione Penale, Ordinanza n. 31784/2025 del 23/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso con ordinanza emessa senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva riformato la sentenza di primo grado nei confronti dell'imputato in relazione a un reato associativo/fallimentare indicato nel testo come commesso ai sensi degli artt. 110 e 648-bis c.p. (la citazione normativa riportata è testualmente quella della sentenza). La riforma era avvenuta in sede di concordato ex art. 599-bis c.p.p., con rideterminazione della pena. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione; 2) violazione degli artt. 34 e 36 c.p.p. e vizio di motivazione per non avere riconosciuto la dedotta incompatibilità funzionale del GUP a decidere il procedimento. La Suprema Corte ha ritenuto che, avendo l'interessato aderito al concordato sulla pena in appello, egli avesse implicitamente rinunciato alle questioni relative alla determinazione della pena e alle altre censure compatibili con l'accordo, con conseguente preclusione anche nel giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il concordato in appello sulla pena comporta un potere dispositivo della parte che limita la cognizione del giudice di secondo grado e preclude la proposizione di ricorsi su questioni rinunciate in funzione dell'accordo.
Consente di dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza formalità mediante ordinanza.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutata la colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Invocato dal ricorrente per dedurre l'incompatibilità del GUP; la censura è stata ritenuta preclusa per effetto dell'accordo in appello.
Invocato dal ricorrente per la dedotta incompatibilità del GUP; la censura è stata ritenuta preclusa per effetto dell'accordo in appello.
Norma di concorso di persone richiamata nel capo di imputazione riportato nel testo.
Norma richiamata nel capo di imputazione riportato nel testo, quale titolo di reato oggetto del procedimento.
Massime di principio
- Quando la parte aderisce al concordato sulla pena in appello ex art. 599-bis c.p.p., rinuncia alle questioni incompatibili con l'accordo, incluse quelle relative alla determinazione del trattamento sanzionatorio e le doglianze che presuppongono una diversa decisione sul merito della pena.
- La rinuncia operata in funzione del concordato in appello produce effetti preclusivi anche nel giudizio di cassazione, analogamente a quanto avviene con la rinuncia all'impugnazione.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se investe questioni alle quali l'interessato abbia rinunciato nel quadro dell'accordo sulla pena, anche quando si tratti di doglianze astrattamente rilevabili d'ufficio.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte può provvedere con ordinanza senza formalità e deve applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., ove riscontrati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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