Ordinanza n. 434/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica che motivava la mancata conclusione del procedimento di VIA statale relativo a un impianto agri-voltaico e alle opere di connessione alla RTN
Esito
La controversia
La società ha impugnato la nota ministeriale del 20 aprile 2026, adottata in riscontro a una diffida, con la quale il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha giustificato la mancata conclusione del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale avviato nel 2023 per un impianto agri-voltaico di potenza pari a 53,53 MW, da realizzarsi nei Comuni di San Cipirello, Monreale e Piana degli Albanesi, richiamando la necessità di acquisire i pareri della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale e del Ministero della Cultura. La ricorrente ha chiesto l’annullamento della nota, l’accertamento dell’obbligo del MASE di concludere il procedimento di VIA e il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, quantificato in euro 16.933,93, ai sensi dell’art. 25, comma 2-ter, del d.lgs. n. 152/2006. Il testo dell’ordinanza non riporta l’articolazione specifica dei motivi di ricorso né le censure di legittimità dedotte.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione e competenza, ma non ha definito nel merito le domande. In sede cautelare ha ritenuto che le ragioni della ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., anziché mediante la concessione della sospensione richiesta. Ha fissato la trattazione del merito all’udienza pubblica del 3 dicembre 2026 e ha compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
La tutela cautelare può essere assicurata mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza necessità di adottare una distinta misura cautelare sospensiva.
È richiamato quale riferimento normativo per l’avvio della procedura di VIA relativa al progetto di competenza statale.
art. 25, comma 2-ter, d.lgs. n. 152/2006
È invocato dalla ricorrente quale fondamento del diritto al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria.
È richiamato per la determinazione dei diritti di istruttoria dei quali è chiesto il rimborso parziale.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando le ragioni del ricorrente possono essere adeguatamente salvaguardate dalla rapida definizione del giudizio, il giudice amministrativo può fissare sollecitamente l’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza concedere la sospensione del provvedimento impugnato.
- La fissazione sollecita dell’udienza di merito costituisce una modalità di tutela cautelare alternativa all’adozione di una misura sospensiva e non comporta la definizione anticipata delle questioni di legittimità dedotte.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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