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Sentenza

Sentenza del 20/10/2016 n. 21288 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava gli accertamenti relativi al 2004 della società e il conseguente recupero IRPEF al socio. La CTR del Molise aveva ritenuto indeducibili € 300.000 per royalties, giustificato il recupero di € 62.000 di prelievi bancari, riconosciuto come prestiti giustificati i restanti € 158.000, e confermato recuperi di € 43.840 per servizi attribuiti al 2003 e di € 7.167 per spese chilometriche. L’Agenzia, con il primo motivo dei ricorsi incidentali, ha eccepito la mancata partecipazione al giudizio di tutti i soci, in particolare del socio accomandante, deducendo la necessità del litisconsorzio. Gli altri motivi dell’Agenzia contestavano l’omessa decisione su un ulteriore recupero di € 31.000 e la sufficienza delle giustificazioni dei prelievi. L.F. aveva contestato, fra l’altro, il trattamento fiscale delle royalties e dei costi, la ripresa dei prelievi e la motivazione della CTR.

La decisione

La Cassazione ha riunito i procedimenti n. 7019/2011 e n. 7025/2011 e ha accolto il primo motivo di ciascun ricorso incidentale dell’Agenzia: trattandosi di accertamento unitario relativo a una società di persone e ai suoi soci, il giudizio doveva coinvolgere società e tutti i soci, incluso il socio accomandante rimasto estraneo. Ha quindi dichiarato assorbiti gli ulteriori motivi incidentali e i ricorsi principali, cassato le sentenze di appello e quelle di primo grado e disposto il rinvio per un nuovo giudizio di primo grado, con integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari. Il dispositivo indica la Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso in diversa composizione; le spese del giudizio di cassazione sono rimesse al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • Art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Secondo l'orientamento di questa Corte, in materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -.

    L’unitarietà dell’accertamento e l’imputazione per trasparenza dei redditi ai soci rendono inscindibile la controversia, salvo che siano dedotte questioni personali: il giudizio deve dunque comprendere la società e tutti i soci interessati.

  • Art. 14 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.

    Se il ricorso è proposto da uno solo dei soggetti coinvolti nell’accertamento unitario, il giudice deve integrare il contraddittorio con tutti i litisconsorti necessari. La loro omissione comporta nullità assoluta, rilevabile anche d’ufficio in ogni grado.

Massime di principio

  • Negli accertamenti dei redditi di una società di persone, la controversia coinvolge normalmente in modo unitario società e soci, poiché il reddito è imputato ai soci in proporzione alle quote, indipendentemente dalla distribuzione effettiva degli utili.
  • Se il giudizio riguarda elementi comuni dell’accertamento, la società e tutti i soci devono partecipare al processo; l’assenza anche di un socio comporta nullità del procedimento e impone di ripartire dal primo grado con contraddittorio integrato.
  • La nullità per mancata partecipazione dei litisconsorti necessari è rilevabile d’ufficio anche in cassazione e può rendere superfluo l’esame delle contestazioni sostanziali e degli altri motivi di ricorso.

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