Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 26371/2026 del 14/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza ex art. 444 c.p.p. con cui il Tribunale di Reggio Calabria, recependo l'accordo tra le parti, aveva applicato la pena in relazione a un tentativo di furto in abitazione aggravato dal concorso di persona e dall'uso di mezzi/condizioni indicate nel capo d'imputazione. Nel ricorso ha dedotto vizi motivazionali e omessa valutazione di prova decisiva, richiamando l'art. 129 c.p.p., sostenendo che non fossero state acquisite integrazioni istruttorie/probatorie decisive ai fini della ricostruzione della vicenda e del proscioglimento nel merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, in presenza di sentenza di patteggiamento, l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. limita l'impugnazione alle sole ipotesi tassativamente previste e rende inammissibili le censure che attengono a vizi motivazionali o all'omessa valutazione di elementi di prova ai fini dell'art. 129 c.p.p., perché l'imputato, aderendo al rito speciale, rinuncia a contestare le premesse storiche dell'accusa. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.

    indica il patteggiamento, cioè la definizione del giudizio mediante accordo sulla pena.

  • art. 56 c.p.

    in relazione al reato di cui agli artt. 56, 110, 624 bis, comma 1 e 3, in relazione all’art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen.

    richiamato come parte della contestazione per il tentativo di furto.

  • art. 110 c.p.

    in relazione al reato di cui agli artt. 56, 110, 624 bis, comma 1 e 3, in relazione all’art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen.

    richiamato per la partecipazione di più persone nel reato.

  • art. 624-bis c.p.

    reato di cui agli artt. 56, 110, 624 bis, comma 1 e 3, in relazione all’art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen.

    indica il furto in abitazione, contestato nella forma tentata.

  • art. 625 c.p.

    in relazione all’art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen.

    richiamato come aggravante del furto.

  • art. 129 c.p.p.

    vizi motivazionali e di omessa valutazione di prova decisiva, in relazione all’art. 129 cod. proc. pen.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la possibilità di un proscioglimento nel merito; la Corte afferma che, nel patteggiamento, tali censure sono inammissibili se non rientrano nelle ipotesi tassative di ricorso.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017

    limita l'impugnabilità della sentenza di patteggiamento alle sole ipotesi tassativamente indicate e preclude il ricorso su questioni alle quali l'interessato ha rinunciato con l'accordo.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.

    consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura.

  • art. 129, comma 1, c.p.p.

    proscioglimento in fatto, ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen.

    è menzionato come parametro invocato dal ricorrente; la Corte lo ritiene non utilmente deducibile nel caso di patteggiamento nei limiti del comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p.

  • legge n. 103 del 2017

    introdotto dalla legge n. 103 del 2017

    ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p., restringendo l'impugnazione della sentenza di patteggiamento.

Massime di principio

  • La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è impugnabile in cassazione solo nei limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; le doglianze non rientranti in tali limiti sono inammissibili.
  • Con l'accesso al patteggiamento l'imputato rinuncia a contestare le premesse storiche dell'accusa e non può dedurre in cassazione vizi motivazionali o omessa valutazione di prove decisive finalizzati a ottenere un proscioglimento nel merito ex art. 129 c.p.p.
  • L'eventuale omissione o insufficienza della valutazione, da parte del giudice del patteggiamento, degli elementi che avrebbero potuto condurre al proscioglimento in fatto non è, di regola, motivo idoneo a fondare ricorso per cassazione contro la sentenza concordata.
  • Nei casi di inammissibilità del ricorso, la Corte può provvedere senza formalità di procedura e condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.