Cassazione Penale, Ordinanza n. 26253/2026 del 14/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di patteggiamento è dunque rimasta ferma nei termini in cui la pena era stata concordata e applicata dal giudice di merito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel giudizio di merito il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verona ha applicato all'imputato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena concordata tra le parti per i reati contestati. Contro tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, formalmente qualificato come vizio di motivazione: si lamentava che il giudice non avesse adeguatamente valutato la congruità della pena e non avesse verificato l'eventuale sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. La censura è stata ritenuta del tutto generica e, comunque, proposta al di fuori dei limiti tassativi previsti per l'impugnazione della sentenza di patteggiamento, poiché non investiva alcuno dei motivi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Norme richiamate
ex art. 444 cod. proc. pen.
richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, che nel caso è stata pronunciata nei termini concordati.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
l'impugnazione della sentenza di patteggiamento è ammissibile solo per motivi tassativi: volontarietà della richiesta, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.
è evocato nel ricorso come parametro di omessa verifica, ma la Corte non ne approfondisce il merito perché la censura è comunque inammissibile nei limiti del patteggiamento.
ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura nel caso esaminato.
come introdotto dalla legge n. 103 del 2017
ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p., restringendo i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento.
Massime di principio
- La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è impugnabile in cassazione solo per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; motivi diversi sono inammissibili.
- Non è consentito dedurre, contro il patteggiamento, una censura generica sulla congruità della pena o sulla mancata verifica delle cause di non punibilità se il ricorso non si colloca entro i limiti tassativi dell'impugnazione prevista dalla legge.
- Quando il giudice applica la pena esattamente nei termini concordati tra le parti, non vi è difetto di correlazione tra richiesta e sentenza.
- L'inammissibilità del ricorso avverso il patteggiamento può essere dichiarata senza formalità di procedura, con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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