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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26244/2026 del 14/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La sentenza riguarda una condanna per omicidio colposo ex art. 589 c.p. confermata dalla Corte di appello e poi resa irrevocabile dalla Corte di cassazione con declaratoria di inammissibilità del ricorso principale. Successivamente è stata proposta istanza di correzione di errore materiale per integrare il dispositivo della sentenza di cassazione, che aveva omesso di statuire sulle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità. Il difensore dell'imputato ha chiesto, in questa sede, l'annullamento senza rinvio della sentenza di appello, la revoca della costituzione di parte civile e la revoca delle statuizioni civili, ma tali richieste sono state disattese perché il giudizio aveva ad oggetto esclusivamente la correzione di un preteso errore materiale su una sentenza ormai irrevocabile. Il nucleo del ricorso/istanza era quindi la domanda di rettifica del dispositivo per ottenere la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese della parte civile nel giudizio di cassazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di correzione di errore materiale. Ha ritenuto che l'omessa statuizione nel dispositivo sulle spese della parte civile nel giudizio di legittimità non fosse un mero lapsus materiale, ma un'omissione concettuale e sostanziale: la liquidazione delle spese alla parte civile richiede infatti valutazioni discrezionali sulla fondatezza della richiesta, sull'attività difensiva svolta e sull'entità della liquidazione, valutazioni che nel caso concreto non risultavano svolte nemmeno in motivazione. Perciò il rimedio ex artt. 130 e 547 c.p.p. non era esperibile. La Corte ha inoltre osservato che la mancata pronuncia non pregiudica il diritto della parte civile di agire in sede civile per il risarcimento del danno, comprensivo anche delle spese del processo penale, e che l'art. 535, comma 4, c.p.p. consente la rettifica ex art. 130 c.p.p. solo per le spese dovute allo Stato, non per quelle dovute alla parte civile.

Norme richiamate

  • art. 589 c.p.

    Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata nei gradi di merito, richiamata solo per descrivere il reato oggetto del processo.

  • art. 130 c.p.p.

    Il procedimento di correzione dell'errore materiale non è utilizzabile quando l'omissione da sanare è sostanziale e implica valutazioni discrezionali del giudice.

  • art. 547 c.p.p.

    Richiamato insieme all'art. 130 c.p.p. come base procedimentale della correzione, ma ritenuto non applicabile al caso di mancata statuizione sulle spese della parte civile in assenza di valutazioni in motivazione.

  • art. 535, comma 4, c.p.p.

    La rettificazione della sentenza ai sensi dell'art. 130 c.p.p. è prevista espressamente solo per le spese processuali dovute allo Stato, non per le spese della parte civile.

  • art. 444 c.p.p.

    Richiamato per distinguere l'ipotesi in cui la statuizione sulle spese della parte civile è conseguenza obbligatoria della pronuncia penale, situazione diversa da quella in esame.

Massime di principio

  • La correzione dell'errore materiale è ammissibile solo per discrepanze meramente formali tra volontà decisoria già espressa e testo del provvedimento; non può essere usata per colmare omissioni che richiedono una nuova valutazione del giudice.
  • L'omessa statuizione sulle spese della parte civile nel giudizio di legittimità non è automaticamente emendabile se la motivazione non contiene alcun apprezzamento sull'attività difensiva svolta e sul quantum da liquidare.
  • La liquidazione delle spese in favore della parte civile implica valutazioni discrezionali che escludono la natura di mero errore materiale quando mancano del tutto nel provvedimento gli elementi decisori necessari.
  • La rettifica ex art. 130 c.p.p. delle omissioni sulle spese processuali opera, ai sensi dell'art. 535, comma 4, c.p.p., solo per le spese dovute allo Stato, non per quelle richieste dalla parte civile.
  • La mancata pronuncia sulle spese della parte civile non preclude, in linea generale, l'azione civile per il risarcimento del danno, comprensiva anche delle spese sostenute nel processo penale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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