Cassazione Penale, Ordinanza n. 26273/2026 del 14/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel giudizio di appello era stato definito un concordato ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., con parziale riforma della sentenza di primo grado e rideterminazione, in senso più favorevole all'imputato, della pena inflitta per i reati contestati. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha però rilevato che, nelle sentenze pronunciate ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso è inammissibile quando investe motivi rinunciati o vizi relativi alla pena che non si traducano nell'illegalità della sanzione, restando ammissibili solo doglianze sulla formazione del consenso, sul consenso del pubblico ministero o sul contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo. Poiché le doglianze riguardavano solo la motivazione sulla pena e non un'asserita illegalità della sanzione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La decisione valorizza la natura del concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. e ribadisce che non sono scrutinabili in cassazione i motivi rinunciati né le censure sulla quantificazione della pena che non integrino una sanzione illegale.
Norme richiamate
disciplina il concordato in appello; una volta definito l'accordo e rinunciati i motivi, il controllo di legittimità è limitato ai profili residui ammissibili.
prevede l'obbligo di dichiarare inammissibili, con procedura semplificata, i ricorsi aventi ad oggetto sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.
non deve essere oggetto di autonoma motivazione da parte del giudice di appello quando la decisione intervenga su concorde richiesta delle parti e l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello.
consente la condanna del ricorrente in caso di inammissibilità al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione è ammissibile solo per censure che attengano alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero o alla difformità della decisione rispetto all'accordo.
- Sono inammissibili le doglianze che investono motivi di appello rinunciati, compresa la mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., poiché la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia.
- Le censure sulla determinazione della pena sono proponibili in cassazione solo se si traducono nell'illegalità della sanzione, ossia se la pena irrogata esce dai limiti edittali o è diversa da quella prevista dalla legge; altrimenti sono inammissibili.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, se ricorrono i presupposti di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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