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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26273/2026 del 14/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel giudizio di appello era stato definito un concordato ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., con parziale riforma della sentenza di primo grado e rideterminazione, in senso più favorevole all'imputato, della pena inflitta per i reati contestati. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha però rilevato che, nelle sentenze pronunciate ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso è inammissibile quando investe motivi rinunciati o vizi relativi alla pena che non si traducano nell'illegalità della sanzione, restando ammissibili solo doglianze sulla formazione del consenso, sul consenso del pubblico ministero o sul contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo. Poiché le doglianze riguardavano solo la motivazione sulla pena e non un'asserita illegalità della sanzione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La decisione valorizza la natura del concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. e ribadisce che non sono scrutinabili in cassazione i motivi rinunciati né le censure sulla quantificazione della pena che non integrino una sanzione illegale.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    disciplina il concordato in appello; una volta definito l'accordo e rinunciati i motivi, il controllo di legittimità è limitato ai profili residui ammissibili.

  • art. 610, co. 5-bis, c.p.p.

    prevede l'obbligo di dichiarare inammissibili, con procedura semplificata, i ricorsi aventi ad oggetto sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.

  • art. 129 c.p.p.

    non deve essere oggetto di autonoma motivazione da parte del giudice di appello quando la decisione intervenga su concorde richiesta delle parti e l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello.

  • art. 616 c.p.p.

    consente la condanna del ricorrente in caso di inammissibilità al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione è ammissibile solo per censure che attengano alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero o alla difformità della decisione rispetto all'accordo.
  • Sono inammissibili le doglianze che investono motivi di appello rinunciati, compresa la mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., poiché la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia.
  • Le censure sulla determinazione della pena sono proponibili in cassazione solo se si traducono nell'illegalità della sanzione, ossia se la pena irrogata esce dai limiti edittali o è diversa da quella prevista dalla legge; altrimenti sono inammissibili.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, se ricorrono i presupposti di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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