Cassazione Penale, Ordinanza n. 26286/2026 del 14/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del GUP del Tribunale di Massa che, recependo l'accordo tra le parti, aveva applicato la pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. in relazione ai reati contestati ai capi 1), 2), 3) e 4), qualificati come bancarotta fraudolenta. Il ricorso deduceva vizi motivazionali e, in riferimento all'art. 129 c.p.p., lamentava l'omessa esposizione dei motivi di fatto e di diritto posti a base della decisione, nonché l'asserita mancata o insufficiente valutazione delle condizioni che avrebbero potuto condurre a una diversa qualificazione giuridica del reato. La censura mirava quindi a contestare la motivazione della sentenza di patteggiamento e le premesse della responsabilità penale nonostante l'accordo definitorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, trattandosi di sentenza ex art. 444 c.p.p., il motivo fondato su vizi motivazionali e sull'art. 129 c.p.p. non fosse consentito, perché l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, limita l'impugnazione alle sole ipotesi tassativamente previste e rende inammissibile il ricorso per cassazione su questioni alle quali l'interessato abbia rinunciato aderendo all'accordo sulla pena. Conseguentemente, l'imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
Richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, quale modalità definitoria che comporta l'accettazione dell'accordo e la rinuncia a contestare le premesse fattuali della decisione nei limiti previsti dalla legge.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
È la norma decisiva: limita l'impugnabilità della sentenza di patteggiamento alle ipotesi tassativamente previste e rende inammissibile il ricorso per cassazione su questioni alle quali l'imputato abbia rinunciato con l'accordo sulla pena.
art. 129 c.p.p.
La censura fondata sull'omessa declaratoria di cause di proscioglimento immediatamente rilevabili non è scrutinabile nel caso concreto, perché prospettata come vizio motivazionale contro una sentenza emessa su accordo delle parti.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura.
art. 216, comma 1, n. 1, L. Fall.
Norma incriminatrice dei fatti oggetto dell'imputazione, richiamata insieme al concorso di persone.
art. 223, comma 1, L. Fall.
Norma di raccordo richiamata per l'imputazione dei fatti di bancarotta fraudolenta nell'ambito della disciplina fallimentare.
art. 110 c.p.
Richiama il concorso di persone nel reato nei capi di imputazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, i motivi che investono questioni alle quali l'imputato ha rinunciato con l'accordo non sono ammissibili.
- L'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. delimita in senso tassativo l'ambito delle censure proponibili avverso la sentenza di patteggiamento; non è consentito dedurre, come regola, vizi motivazionali sulla responsabilità penale o sull'omessa valutazione del merito dell'accusa.
- La scelta del rito speciale implica l'accettazione della base fattuale dell'imputazione nei limiti dell'accordo e preclude la contestazione delle premesse storiche poste a fondamento della decisione.
- L'eventuale omissione o insufficienza della motivazione su profili che avrebbero potuto condurre a una diversa qualificazione giuridica del fatto non consente l'annullamento della sentenza di patteggiamento fuori dai casi espressamente ammessi dalla legge.
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