Cassazione Penale, Ordinanza n. 26296/2026 del 14/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Gli imputati, condannati dal Tribunale di Nola per tentata estorsione e ricettazione, avevano visto la Corte di appello di Napoli riformare la decisione e rideterminare la pena ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., in conformità a un concordato sulla pena. Con il ricorso per cassazione deducevano la violazione dell’art. 133 c.p. per il mancato apprezzamento della condotta successiva al reato ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi non consentiti, perché attinenti a questioni sulle quali le parti avevano rinunciato in sede di accordo sulla pena in appello, e comunque relativi alla determinazione del trattamento sanzionatorio non deducibile in cassazione se non nei limiti dell’illegalità della pena.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, rilevando che il concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. produce effetti preclusivi anche nel giudizio di legittimità, analogamente alla rinuncia all’impugnazione. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, valorizzando i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
indica il procedimento in camera di consiglio trattato con il rito semplificato previsto dalla norma
art. 599-bis c.p.p.
il concordato in appello sulla pena ha natura consensualistica, limita la cognizione del giudice di secondo grado ed esplica effetti preclusivi anche sul ricorso per cassazione rispetto alle questioni rinunciate
art. 133 c.p.
invocato come parametro per la valutazione della condotta successiva al reato e delle attenuanti generiche, ma il relativo motivo è stato ritenuto non deducibile per effetto del concordato
art. 616 c.p.p.
fondamento della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
art. 133 c.p.
norma richiamata dai ricorrenti per contestare la mancata considerazione di elementi favorevoli nella dosimetria della pena
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando investe questioni sulle quali l’imputato abbia rinunciato aderendo a un concordato sulla pena in appello ex art. 599-bis c.p.p., poiché tale scelta negoziale produce effetti preclusivi anche nel giudizio di legittimità.
- Nel giudizio conseguente a concordato in appello non sono deducibili i vizi relativi alla determinazione della pena che non ne comportino l’illegalità, restando preclusa ogni revisione di merito del trattamento sanzionatorio concordato.
- La rinuncia ai motivi di appello diversi da quelli attinenti alla pena comprende anche la richiesta di attenuanti generiche, poiché si tratta di un autonomo punto della decisione e non di un effetto tecnico immediato della misura della pena.
- L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende quando emergano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 14 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26244/2026 del 14/07/2026
- ordinanza_penale · 14 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26253/2026 del 14/07/2026
- ordinanza_penale · 14 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26262/2026 del 14/07/2026
- ordinanza_penale · 14 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26273/2026 del 14/07/2026
- ordinanza_penale · 14 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26286/2026 del 14/07/2026
- ordinanza_penale · 14 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26341/2026 del 14/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →